Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/26: 11.446 e Iv.Pa. Lombardi. Per una legge sugli Svizzeri all'estero · 49 pagine

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legge tedesca sui servizi consolari contiene tra l’altro un testo analogo all’articolo 1 capoverso 3.

Art. 5 Responsabilità individuale

Gli Svizzeri che si recano all’estero per soggiornarvi temporaneamente o in permanenza sono tenuti ad assumersi la responsabilità individuale, impegnandosi a evitare i rischi qualora abbiano alternative a disposizione e, in caso di pericolo, ad affrontare le difficoltà e le loro ripercussioni con le proprie forze. Il comportamento del singolo e i servizi della Confederazione sono collegati. Le autorità svolgono in modo più efficace i propri compiti, in particolare nell’ambito della protezione consolare, se possono contare sulla disponibilità dei cittadini ad assumersi le loro responsabilità. Ecco perché la LSEst ricorre alla nozione di responsabilità individuale rifacendosi all’articolo 6 Cost. In questo contesto la responsabilità dello Stato è a carattere sussidiario. La Commissione riconosce dunque alla responsabilità individuale un ruolo prioritario nella mobilità internazionale, che caratterizza l’inizio di questo XXI secolo. Gli Svizzeri sfruttano ampiamente le possibilità offerte da tale mobilità per soggiorni di breve durata, per seguire formazioni e svolgere attività professionali oppure per emigrare.

Per quanto riguarda i soggiorni all’estero, la responsabilità individuale comprende la responsabilità per se stessi, quella condivisa per i propri familiari, ad esempio i figli che viaggiano insieme, nonché quella nei confronti della collettività: dimostra senso di responsabilità chi limita i rischi per la propria persona durante i soggiorni all’estero. Ciò può riguardare semplicemente il comportamento assunto nel viaggio, ma anche la sicurezza del proprio sostentamento e la previdenza per la vecchiaia e la malattia della persona residente. Spesso la responsabilità nei confronti di se stessi e quella nei confronti della collettività sono strettamente collegate. Nell’ottica dell’interesse generale dà prova di responsabilità colui che evita rischi inutili per non causare ad altri spese sotto forma di assistenza consolare o aiuto sociale. Se le persone che soggiornano all’estero si assumessero generalmente le proprie responsabilità, sarebbe possibile evitare gran parte delle situazioni che richiedono interventi talora onerosi da parte della Confederazione.

La responsabilità individuale di un cittadino svizzero all’estero implica il rispetto delle leggi dello Stato di residenza e delle istruzioni emanate dalle autorità locali; inoltre può avere sfaccettature diverse a seconda delle situazioni. Nel caso di un soggiorno di durata limitata all’estero, esige dalla persona che si informi degli attuali rischi, limiti i pericoli con la scelta delle destinazioni, dei luoghi di transito e del proprio comportamento sul posto e stipuli assicurazioni private con una copertura adeguata (cassa malati o assicurazione viaggi). La persona, che si reca temporaneamente all’estero, può registrare i propri dati su Itineris (portale online del DFAE), consentendo così alla rappresentanza competente di mettersi rapidamente in contatto con lei in situazioni di emergenza. Nel caso di una persona residente all’estero, invece, altri aspetti diventano prioritari, tra cui l’osservanza delle disposizioni di legge o delle direttive e raccomandazioni emanate delle autorità locali di fronte a eventi particolari. Gli Svizzeri all’estero, che hanno un legame più stretto con lo Stato di residenza, diventato il polo principale della loro vita, danno prova di responsabilità individuale garantendo a lungo termine il proprio sostentamento, stipulando un’assicurazione malattia e assicurando la previdenza per