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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine

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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX Art. 16 cpv. 3, terzo periodo, e 5

3Concerne soltanto il testo tedesco.

5 Il periodo d’assicurazione possibile ha inizio contemporaneamente al periodo d’assicurazione computabile e prende fine all'età di riferimento prevista nel regolamento.

Art. 17 cpv. 2 lett. a-c e g

2 I contributi destinati a finanziare prestazioni e a coprire costi possono essere dedotti dai contributi dell’assicurato soltanto se l’entità dei diversi contributi è fissata nel regolamento e il fabbisogno figura nel conto annuale o nel relativo allegato. Sono ammesse le seguenti deduzioni:

a. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni d’invalidità fino all'età di riferimento;

b. contributo destinato a finanziare i diritti a prestazioni per i superstiti che sorgono prima dell'età di riferimento;

c. contributo destinato a finanziare i diritti a rendite transitorie fino all'età di riferimento. Il Consiglio federale stabilisce nel dettaglio le condizioni per questa eventuale deduzione;

g. contributo destinato a finanziare l'aliquota di conversione.

Art. 24a

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all’Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere dagli assicurati che hanno raggiunto l’età di riferimento (averi dimenticati).

Art. 24f, secondo periodo

... L’obbligo di conservazione si estingue quando l’assicurato compie 80 anni.

Art. 25 cpv. 2

2 Alle persone e alle istituzioni incaricate di attuare le forme ammissibili del mantenimento della previdenza e in particolare di amministrare il patrimonio si applicano per analogia le disposizioni della LPP concernenti l'integrità e la lealtà dei responsabili nonché i negozi giuridici con persone vicine (art. 51b e 51c).

Art. 26 cpv. 1bis, 2 e 3

1bis Fissa un patrimonio iniziale e prestazioni di garanzia per gli istituti incaricati del mantenimento della previdenza nelle forme ammissibili. Impartisce agli istituti esistenti un termine per la fornitura delle prestazioni di garanzia.

2 Fissa il tasso d'interesse moratorio.