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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX
e. i cittadini svizzeri al servizio di organizzazioni internazionali con le quali il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede e che sono considerate come datori di lavoro ai sensi dell’articolo 12.
Art. 1b Eccezioni all’assicurazione obbligatoria
Non sono assicurati:
a. i cittadini stranieri che fruiscono di immunità e privilegi secondo la legge del 22 giugno 20076 sullo Stato ospite (LSO) per l’attività svolta in veste ufficiale per un beneficiario istituzionale nonché i familiari al seguito senza attività lucrativa in Svizzera;
b. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente e i dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi, se adempiono le condizioni di cui all'articolo 1a soltanto per un periodo relativamente breve.
Art. 1c Continuazione dell’assicurazione
1 Possono continuare ad essere assicurate:
a. le persone che lavorano all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera e sono da lui retribuite, se questi dà il proprio consenso;
b. le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in Svizzera in quanto esercitano un’attività lucrativa all’estero;
c. le persone senza attività lucrativa che accompagnano all’estero i loro coniugi che esercitano un’attività lucrativa e sono assicurati in virtù della lettera a o di una convenzione internazionale.
2 La condizione necessaria è che la persona in questione, o il coniuge nei casi di cui al capoverso 1 lettera c, sia stata assicurata conformemente alla presente legge per almeno tre anni consecutivi immediatamente prima della continuazione.
3 Il Consiglio federale disciplina le modalità di ammissione, recesso ed esclusione.
Art. 1d Adesione all’assicurazione
1 Possono aderire all'assicurazione i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di cui all’articolo 2 capoverso 1 LSO che fruiscono di privilegi, immunità e facilitazioni e non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario.