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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX
c. nel momento in cui il figlio più giovane del vedovo compie i 18 anni.
Art. 24
Abrogato
Art. 24a Coniugi divorziati
1 Il coniuge divorziato è parificato alla persona vedova se:
a. il matrimonio è durato almeno dieci anni; o
b. compie i 45 anni prima che il figlio più giovane compia i 18 anni.
2 Se non soddisfa almeno una delle condizioni del capoverso 1, il coniuge divorziato ha diritto a una rendita vedovile soltanto fintantoché ha almeno un figlio di meno di 18 anni avente diritto a una rendita per orfani.
Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o
d'invalidità
Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita per superstiti e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI8, è versata soltanto la rendita più elevata. È fatto salvo l'articolo 40ter.
Art. 29bis cpv. 1, 1bis–1sexies e 2
1 Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o assistenziali tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto i 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurato (vecchiaia o decesso).
1bis Se la durata di contribuzione è incompleta, i periodi di contribuzione compiuti prima del 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni sono computati al fine di colmare le lacune contributive successive. Fanno eccezione le lacune contributive derivanti dall’anticipazione della rendita di vecchiaia.
1ter I periodi di contribuzione compiuti tra l'inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia e il raggiungimento dell'età di riferimento sono computati al fine di colmare le lacune contributive derivanti dall’anticipazione, se il reddito derivante dall’attività lucrativa durante tale periodo corrisponde almeno al 50 per cento del reddito annuo medio determinante secondo l’articolo 29quater.
1quater I periodi di contribuzione compiuti tra il raggiungimento dell'età di riferimento e i 70 anni possono colmare le lacune contributive insorte tra il 1° gennaio che segue il compimento dei 20 anni e il raggiungimento dell'età di riferimento, se il reddito