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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX
Art. 9 cpv. 2 e 2bis
2 Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese aziendali e professionali giustificate, in particolare:
a. gli interessi su debiti commerciali, ad eccezione di quelli versati sulle partecipazioni ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’imposta federale diretta (LIFD);
b. gli ammortamenti e gli accantonamenti secondo gli articoli 28 capoversi 1 e 2 nonché 29 LIFD corrispondenti alle svalutazioni subite;
c. le perdite effettive sul patrimonio aziendale subite nel periodo di computo, se sono state allibrate;
d. i versamenti effettuati dal titolare dell’azienda, nel periodo di computo, a istituzioni previdenziali a favore del proprio personale, purché sia escluso che possano servire ad altro uso;
e. i contributi correnti versati a istituti di previdenza professionale, per quanto equivalgano alla quota generalmente assunta dal datore di lavoro;
2bis È inoltre deducibile l’interesse del capitale proprio impegnato nell’azienda; il tasso d’interesse corrisponde al rendimento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici.
Art. 9a 3. Calcolo nel tempo
1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.
2 Per il calcolo dei contributi è determinante il reddito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso nell’anno di contribuzione. Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, il reddito non è convertito in reddito annuo.
3 Per la deduzione dell'interesse secondo l’articolo 9 capoverso 2bis si considera il capitale proprio impegnato nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale.
Art. 9b Adeguamento del contributo minimo
Il Consiglio federale può adeguare all’indice delle rendite secondo l’articolo 33ter il contributo minimo di cui agli articoli 2, 8 e 10.
Art. 9bis
Abrogato