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Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 43 pagine
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Legge federale sulla riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 RO 20XX Art. 10, rubrica e cpv. 5
Regola
5 Le autorità fiscali cantonali comunicano alle casse di compensazioneil reddito conseguito in forma di rendita e la sostanza delle persone senza attività lucrativa da esse stabiliti.
Art. 10a Calcolo nel tempo
1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l’anno civile.
2 In caso di obbligo contributivo per l’intero anno, i contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non viene convertito in reddito annuo, se è conseguito solo durante una parte dell’anno.
3 In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno, i contributi sono calcolati proporzionalmente alla sua durata. Sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l’anno di contribuzione.
4 In caso di obbligo contributivo inferiore a un anno dovuto all'inizio della riscossione della rendita di vecchiaia, il Consiglio federale può prevedere che sia considerata la sostanza alla fine dell’obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.
Art. 14 cpv. 2, secondo periodo
2 ... Il Consiglio federale fissa i periodi di contribuzione.
Art. 21 Età di riferimento e rendita di vecchiaia
1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia le persone che hanno compiuto i 65 anni (età di riferimento).
2 Il raggiungimento dell'età di riferimento dà diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni né supplementi.
3 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento. Esso si estingue con la morte del beneficiario.
Art. 23 cpv. 1 e 4 lett. c
1 Le vedove e i vedovi hanno diritto a una rendita vedovile se, alla morte del coniuge, hanno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani o hanno diritto ad accrediti per compiti assistenziali secondo l’articolo 29septies poiché si occupano di un figlio.
4 Il diritto si estingue: