Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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Età di riferimento

La riforma prevede di ampliare nei due pilastri le possibilità di flessibilizzazione per la riscossione della rendita stabilendo un'età di riferimento di 65 anni per le donne e per gli uomini, tale da permettere di rispondere al crescente bisogno di passare gradualmente dall'esercizio di un'attività lavorativa al pensionamento. Non basta migliorare le possibilità di pensionamento flessibile nell'AVS, se allo stesso tempo gli istituti di previdenza professionale non saranno tenuti a contemplare nei loro regolamenti un'età di pensionamento flessibile.

L'età di riferimento per la riscossione della rendita per le donne passerà da 64 a 65 anni. Con la riforma, però, si risponderà anche a richieste avanzate da anni dalle donne, dato che la loro previdenza professionale migliorerà nettamente grazie alla ridefinizione della deduzione di coordinamento e all'abbassamento della soglia d’entrata.

Lavoratori indipendenti

Con la riforma si intende uniformare il più possibile la situazione giuridica degli indipendenti a quella dei salariati. Questo significa che nell'AVS saranno aboliti determinati privilegi, mentre nella previdenza professionale miglioreranno le possibilità di affiliarsi a un istituto di previdenza.

Il procedimento scelto si basa anche su un'analisi del successo o del fallimento delle ultime riforme della previdenza per la vecchiaia. Dopo la 10a revisione dell'AVS e la 1a revisione della LPP, attuata in tre fasi, tutti i successivi tentativi di riforma della previdenza per la vecchiaia che trattavano le questioni delle prestazioni e del loro finanziamento sono falliti. Le analisi dei risultati delle votazioni mostrano che non si è riusciti a convincere i votanti sulle proposte che, considerate né equilibrate né socialmente giustificate, sono state respinte a grande maggioranza. L'approccio globale della riforma amplia il margine di manovra, crando i presupposti per poter presentare un pacchetto di misure equilibrato, nonostante le importanti sfide demografiche ed economiche.

1.3.1 Evoluzione dalle ultime revisioni

1.3.1.1 Evoluzione dell'AVS dalla 10a revisione della LAVS1

Dal 1948, anno della sua introduzione, l'AVS è stata oggetto di una serie di revisioni, volte in particolare a migliorare l'entità delle prestazioni corrisposte. L'ultima è stata la 10a revisione dell'AVS, in vigore dal 1997. Questa ha permesso l'introduzione degli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali, la soppressione della rendita per coniugi (sostituita da un diritto individuale alla rendita), l'anticipazione della rendita e l'aumento progressivo dell'età di pensionamento per le donne da 62 a 64 anni. In seguito, grazie a diverse revisioni circostanziate è stato incrementato il finanziamento dell'AVS. Dal 1999 un punto percentuale IVA è riscosso a favore dell'AVS e dal 2000 il prodotto della tassa sulle case da gioco è interamente destinato all'AVS; nel 2007, inoltre, il Fondo di compensazione AVS è stato dotato di un capitale di 7 miliardi di franchi derivante dall'utile della vendita dell'oro della BNS. Altri adeguamenti legali riguardano l'introduzione del nuovo numero AVS a tredici

1 RU 1996 2466; FF 1990 II 1