Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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disposizione ricalca quella dell'AVS, adeguandola alla situazione specifica delle prestazioni complementari.
La competenza in questione deriva dalla disposizione generale sulla vigilanza dell'articolo 76 LPGA in combinato disposto con l'articolo 28 capoverso 1 LPC, che autorizza l'UFAS la a impartire istruzioni, per esempio definendo standard per lo scambio di dati elettronico.
Modifica della LPP
Art. 1 cpv. 3, secondo periodo (abrogato)
Finora, l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia era stabilita dal Consiglio federale nell'ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2)117. Poiché l'avamprogetto fissa questa età minima direttamente nella legge (art. 13 cpv. 2 AP-LPP), la delega di tale competenza al Consiglio federale va abrogata.
Art. 2 cpv. 1
La soglia d'entrata prevista nell'articolo 2 capoverso 1 LPP è ridotta di un terzo, da 21 060 a 14 040 franchi, un importo che corrisponde alla rendita di vecchiaia annua minima dell'AVS. L'abbassamento della soglia d'entrata estenderà il novero delle persone da assoggettare alla previdenza professionale obbligatoria, rendendo accessibile quest'ultima anche a persone il cui reddito è inferiore all'attuale soglia.
Art. 5 cpv. 2 secondo periodo
L'articolo 51a LPP stabilisce i compiti dell'organo supremo dell'istituto di previdenza. Questa disposizione è stata introdotta nel quadro della riforma strutturale e poi modificata nell'ambito della riforma del finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico. La LPP vigente fino alla fine del 2011 non elencava esplicitamente i compiti dell'organo supremo degli istituti di previdenza, ma prevedeva piuttosto degli obblighi per l'istituto di previdenza in quanto tale. In seguito all'introduzione del riferimento all'articolo 51a LPP nell'elenco di cui all'articolo 49 capoverso 2 LPP (n. 7), gli istituti di previdenza registrati devono rispettare questa disposizione anche nell'ambito della previdenza più estesa.
Dato che gli assicurati di istituti di previdenza non registrati che prevedono diritti a prestazioni regolamentari hanno un diritto legale o regolamentare a prestazioni assicurative, l'articolo 51a LPP deve essere applicabile anche a questi istituti. I rigidi requisiti relativi ai compiti e alla responsabilità dell'organo supremo non devono invece valere per altri istituti che operano esclusivamente nel regime sovraobbligatorio e versano soltanto prestazioni discrezionali senza prevedere alcun diritto a prestazioni assicurative (prestazioni di libero passaggio incluse).