Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 185Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 11 cpv. 1 lett. dbis e dter (nuove), 1ter (nuovo) e 4, secondo periodo

Lettera dbis: per evitare che la riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia si traduca di fatto in un'anticipazione totale per il fatto che le prestazioni complementari compensano interamente la parte di rendita mancante, in questi casi di anticipazione deve essere computata quale reddito la rendita intera di vecchiaia anziché la percentuale di rendita effettivamente versata. Questo principio (primo periodo) vale sempre, quando è versata unicamente una rendita di vecchiaia dell'AVS.

Lettera dter: la riforma introduce la possibilità di rinviare soltanto una parte della rendita di vecchiaia (art. 39 cpv. 1 LAVS). Dato che la riscossione di una rendita di vecchiaia dà eventualmente diritto a prestazioni complementari, senza la presente disposizione questa assicurazione sociale dovrebbe di fatto compensare la differenza rispetto alla rendita intera. Per evitare questo riversamento dei costi sulle PC, invece della percentuale di rendita effettivamente riscossa è computata la rendita intera (senza aumento attuariale).

Capoverso 1ter: per il calcolo delle PC è considerato quale reddito un quindicesimo della sostanza netta computabile. Alle persone che beneficiano di una rendita di vecchiaia è computato un decimo. Il presente capoverso precisa che in caso di riscossione anticipata di una parte della rendita di vecchiaia in concomitanza con una rendita AI o una rendita per superstiti dell'AVS il computo della sostanza ammonta a un quindicesimo. Questa disposizione non incide sulla competenza dei Cantoni di fissare un computo della sostanza diverso per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale (art. 11 cpv. 2 LPC). Se l'assicurato beneficia unicamente di una rendita intera di vecchiaia anticipata o di una percentuale di essa, il computo della sostanza ammonta a un decimo.

Capoverso 4: questo capoverso attribuisce una nuova competenza al Consiglio federale. Nei casi in cui è riscossa anticipatamente una rendita di vecchiaia in aggiunta a una rendita AI o a una rendita per superstiti dell'AVS, è necessaria una regolamentazione speciale per evitare si sommare una parte di rendita ipotetica (rendita intera di vecchiaia ridotta meno percentuale di rendita ridotta effettivamente versata) alle rendite effettivamente versate. Senza questa disposizione (secondo periodo) la situazione di un assicurato che riceve prestazioni complementari e riscuote anticipatamente una parte della rendita di vecchiaia sarebbe peggiore che in caso di non riscossione della medesima.

Art. 13 cpv. 3

In seguito all'abrogazione dell'articolo 111 LAVS occorre adeguare il presente capoverso, che rinvia attualmente a quella disposizione.

Articolo 26b Scambio di dati elettronico

Nella LAVS sono introdotte disposizioni che consentono al Consiglio federale di disciplinare lo scambio di dati elettronico tra le casse di compensazione e altri organi. In 23 Cantoni, le prestazioni complementari sono gestite dalle casse di compensazione cantonali. Appare pertanto opportuno che anche la LPC attribuisca al Consiglio federale la competenza di disciplinare lo scambio di dati elettronico. La presente