Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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Al contempo è necessario un adeguamento redazionale, dato che il vigente articolo 65 capoverso 2bis è trasferito in un nuovo capoverso 2ter. Dal punto di vista materiale la disposizione resta invariata.

Art. 7 cpv. 1

L'articolo 7, in combinato disposto con l'articolo 2 capoverso 1 e l'articolo 16, disciplina l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria e l'inizio del processo di risparmio nell'ambito del regime obbligatorio della LPP. In seguito alle modifiche proposte (v. i commenti all'art. 2 cpv. 1 AP-LPP), il presente articolo deve essere adeguato.

Art. 8 cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1, la deduzione di coordinamento fissa (pari a 24 570 fr. nel 2013) è sostituita da una deduzione di coordinamento calcolata in percentuale del salario AVS. La deduzione diventa così proporzionale al salario, migliorando la copertura previdenziale degli assicurati, in particolare quelli con redditi medi e bassi e/o un'occupazione a tempo parziale. Se una persona ha, per esempio, un salario annuo di 40 000 franchi, attualmente la legislazione prevede una deduzione di coordinamento di 24 570 franchi, per cui risulta un salario coordinato LPP di 15 430 franchi. Con la nuova deduzione di coordinamento pari al 25 per cento del salario AVS, il nuovo salario coordinato ammonterà al 75 per cento del salario AVS, ossia a 30 000 franchi (75 % di 40 000 fr.). Dato che il limite superiore del salario assicurabile annuo resterà invariato (84 240 fr. nel 2013), la nuova deduzione di coordinamento massima ammonterà a 21 060 franchi (il 25 % di 84 240 franchi). Questa cifra è inferiore all'attuale deduzione di coordinamento, il che significa che il salario coordinato aumenterà per tutti gli assicurati.

La nuova deduzione di coordinamento è una delle misure volte a compensare l'adeguamento dell'aliquota minima di conversione LPP.

Il capoverso 2 è abrogato poiché la fissazione di un salario coordinato minimo è necessaria soltanto se è prevista una deduzione di coordinamento fissa.

Art. 10 cpv. 2 lett. a

L'espressione «età ordinaria di pensionamento» è sostituita con «età di riferimento».

Una persona che non ha ancora raggiunto l'età di riferimento e adempie le condizioni per l'assoggettamento alla previdenza professionale obbligatoria (salario minimo, nessuna esenzione dall'obbligo assicurativo) deve per principio essere nuovamente assicurata anche nel caso in cui benefici già, anche solo in parte, di prestazioni di vecchiaia del secondo pilastro. Per questi casi speciali, il Consiglio federale può emanare disposizioni di coordinamento (v. anche il commento all'art. 13a cpv. 5 AP-LPP). L'età di riferimento vale per la previdenza obbligatoria secondo la LPP. I regolamenti degli istituti di previdenza potranno tuttavia continuare a prevedere un'età di riferimento diversa e in particolare inferiore. I loro piani di previdenza dovranno però permettere di raggiungere almeno il livello di prestazioni previsto dalle disposizioni legali all'età di riferimento secondo la LPP. Se il regolamento prevede un'età di riferimento più bassa e un lavoratore è assunto dopo aver compiuto