Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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questa età, egli resta pertanto assoggettato alla previdenza professionale obbligatoria conformemente al presente articolo fino al raggiungimento dell'età di riferimento secondo l'articolo 13 capoverso 1 AP-LPP. Un età di riferimento regolamentare più bassa può valere soltanto per persone che erano effettivamente assicurate al piano previdenziale in questione prima di questa età.

Art. 13 Età di riferimento ed età minima

Capoverso 1: per garantire un coordinamento perfetto dell'età di riferimento tra il primo e il secondo pilastro, il capoverso 1 rinvia direttamente all'articolo 21 AP-LAVS. Questo rimando include anche la relativa regolamentazione transitoria di cui alla lettera b (età di riferimento per le donne) delle disposizioni transitorie della presente revisione della LAVS. In questo modo è garantito il coordinamento tra LAVS e LPP per quanto riguarda l'adeguamento dell'età di riferimento per le donne. Questo vale non soltanto per il diritto a prestazioni di vecchiaia, ma anche per tutte le disposizioni che si basano sull'età di riferimento, come ad esempio quelle sull'obbligo assicurativo (v. art. 10 cpv. 2 lett. a) e sugli accrediti di vecchiaia (art. 16). Gli istituti di previdenza restano liberi di prevedere nei loro regolamenti un'età di riferimento diversa (età di riferimento regolamentare) compresa tra l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia (cpv. 2) e il compimento del 70° anno d'età, a condizione che siano garantite le prestazioni minime al raggiungimento dell'età di riferimento legale.

Capoverso 2: il vigente capoverso 2 è modificato, poiché la riscossione flessibile delle prestazioni di vecchiaia sarà disciplinata nell'articolo 13a AP-LPP. Per garantire l'armonizzazione con la legislazione sull'AVS, l'avamprogetto prevede che l'età minima per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia sia stabilita nella legge, nel presente capoverso.

Art. 13a Diritto alle prestazioni di vecchiaia (nuovo)

L'articolo 13a disciplina il diritto alla riscossione flessibile delle prestazioni di vecchiaia, che corrisponde in gran parte alla flessibilizzazione prevista nell'AVS. Nel mondo del lavoro, questa flessibilizzazione avrà pienamente effetto soltanto se anche le prestazioni di vecchiaia sovraobbligatorie potranno essere riscosse almeno con la stessa flessibilità. La regolamentazione proposta per la riscossione flessibile delle prestazioni di vecchiaia prevede pertanto un'estensione dell'applicazione delle nuove disposizioni anche al regime sovraobbligatorio.

Capoverso 1: le disposizioni della previdenza professionale devono permettere agli assicurati un pensionamento flessibile, offrendo loro la possibilità riscuotere anticipatamente le prestazioni di vecchiaia a partire dai 62 anni, ossia tre anni prima dell'età di riferimento, e di rinviarle fino all'età di 70 anni. La riscossione può iniziare a partire da un mese qualsiasi. In particolare non deve coincidere con l'inizio dell'anno o con il primo mese successivo al compimento degli anni. Ciò non esclude che gli istituti di previdenza stabiliscano nei loro regolamenti scadenze ragionevoli da rispettare per la presentazione delle richiesta di riscossione delle rendita, affinché resti tempo a sufficienza anche per calcoli di una certa complessità.

Il compimento del 70° anno d'età vale uniformemente, per il primo e il secondo pilastro nonché per il pilastro 3a, quale limite superiore della fase di risparmio della previdenza per la vecchiaia.