Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 189Fedlex · Rapporto esplicativo
Come finora, l'anticipazione delle prestazioni di vecchiaia sarà autorizzata soltanto in caso di riduzione o cessazione dell'attività lucrativa presso il datore di lavoro attuale, mentre il rinvio della rendita presupporrà la prosecuzione dell'attività lucrativa.Capoverso 2: questo capoverso disciplina la riscossione parziale delle prestazioni di vecchiaia. La nuova regolamentazione dovrebbe permettere un passaggio graduale al pensionamento. Data la grande diversità delle esigenze individuali degli assicurati e delle condizioni sul mercato del lavoro, gli assicurati devono poter accordare al meglio la riscossione delle prestazioni di vecchiaia con la riduzione dell'attività lucrativa. Questo permetterebbe un pensionamento graduale coordinato tra il mondo del lavoro e la previdenza professionale. D'altra parte occorre preservare gli istituti di previdenza da un'eccessiva frammentazione della riscossione delle prestazioni e da un numero troppo elevato di calcoli complessi per determinare le percentuali di rendita. Saranno pertanto possibili fino a tre tappe e alla terza si dovrà riscuotere la totalità delle prestazioni di vecchiaia. Per garantire il coordinamento con il primo pilastro, in caso di anticipazione anche nella previdenza professionale alla prima tappa si dovrà riscuotere almeno il 20 per cento delle prestazioni di vecchiaia. Dopo il raggiungimento dell'età di riferimento andrà inoltre osservato il capoverso 4.
Il fatto che prima del primo scatto l'assicurato lavorasse a tempo pieno o parziale è invece irrilevante. Una persona che lavorava a metà tempo ha quindi per principio diritto allo stesso numero di scatti di una persona che lavora a tempo pieno.
Si è volutamente rinunciato a stabilire un importo minimo in franchi per le singole percentuali di rendita in caso di anticipazione delle prestazioni di vecchiaia, dato che la procedura per le rendite molto esigue è già disciplinata all'articolo 37 capoverso 3. Ne consegue che un assicurato che riscuote una parte delle sue prestazioni di vecchiaia abbia diritto a una rendita inferiore al 10 per cento della rendita minimia di vecchiaia dell'AVS. Una regolamentazione speciale per questa eventualità è tuttavia ingiustificata, dato che un importo tanto basso (attualmente 117 fr. al mese) difficilmente contribuisce al sostentamento in misura tale da giustificare un diritto assoluto al versamento sotto forma di rendita in deroga alla disposizione, di lunga data, dell'articolo 37 capoverso 3.
Dato che la limitazione a tre tappe è intesa a proteggere gli istituti di previdenza, essa rappresenta una regolamentazione minima. Gli istituti di previdenza sono liberi di stabilire nei loro regolamenti un numero superiore di tappe e una quota inferiore al 20 per cento per la riscossione anticipata. Per la riscossione delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale, la soluzione proposta non conferisce il diritto a versamenti parziali ma permette agli istituti di previdenza di prevedere una tale possibilità, prevedendo tuttavia un massimo di tre versamenti. È vietato aggirare questa limitazione assicurando il salario derivante da un rapporto di lavoro presso più istituti di previdenza in modo da beneficiare complessivamente di un numero superiore di versamenti parziali. Il Consiglio federale potrà emanare disposizioni esecutive che garantiscano il coordinamento in casi del genere (v. art. 97 cpv. 1 e in analogia, per esempio, all'art. 1a OPP 2).
Capoverso 3: l'assicurato che intende percepire la totalità o una percentuale della rendita prima dell'età di riferimento può farlo soltanto se riduce il suo salario nella stessa misura. La diminuzione non deve essere soltanto temporanea. Se al momento della riduzione si può già prevedere che in seguito il salario aumenterà nuovamente, non si può parlare di un «pensionamento». D'altro canto non si può e non si deve escludere che una persona aumenti in seguito nuovamente la sua attività lucrativa.