Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 89Fedlex · Rapporto esplicativo
rendita per vedove è versata vita natural durante, salvo in caso di nuovo matrimonio o di nascita del diritto a una rendita di invalidità o di vecchiaia d'importo più elevato. La rendita per vedovi si estingue, oltre che per i motivi citati, al più tardi al compimento del 18° anno d'età del figlio più giovane.
Al decesso del padre o della madre, i figli hanno diritto a una rendita per orfani pari al 40 % della corrispondente rendita di vecchiaia. Il diritto a una rendita per orfani si estingue al compimento dei 18 anni o al termine della formazione, ma al più tardi al compimento dei 25 anni.
Le condizioni del diritto a una rendita vedovile non subiranno modifiche sostanziali per le persone con figli. A differenza di oggi, però, il diritto alla rendita sarà limitato alle persone che hanno almeno un figlio avente diritto a una rendita per orfani. Pertanto, le madri che all’insorgere della vedovanza hanno almeno un figlio avente diritto alla rendita per orfani riceveranno come sinora una rendita vedovile per una durata indeterminata.
Le vedove senza figli o i cui figli non hanno più diritto a una rendita per orfani all'insorgere della vedovanza non avranno più diritto a una rendita per superstiti dell'AVS. Questa regolamentazione si applica già oggi per i vedovi senza figli minorenni aventi diritto a una rendita per orfani. Per contro, il diritto a una rendita viene esteso alle persone vedove che si occupano di un figlio bisognoso di cure e per questo motivo ha diritto ad accrediti per compiti assistenziali dell'AVS.
La modifica principale consiste nell'adeguamento dell’entità delle rendite che saranno versate ai superstiti. L'importo delle rendite vedovili sarà diminuito dall'80 al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente, mentre la rendita per orfani sarà aumentata dal 40 al 50 per cento della rendita di vecchiaia corrispondente. La riduzione delle rendite vedovili e il contemporaneo aumento delle rendite per orfani consentono di garantire il tenore di vita attuale per le economie domestiche con più figli. A partire da due figli, infatti, la riduzione delle rendite vedovili sarà completamente compensata dal contemporaneo aumento di quelle per orfani. In caso di eventuali lacune finanziarie, dal momento in cui si estingue il diritto alla rendita per orfani, la riduzione dell'importo della rendita può essere bilanciata aumentando il grado di occupazione o reinserendosi nel mondo del lavoro. In alcuni casi, questa riduzione sarà compensata anche con le prestazioni per superstiti corrisposte dalla previdenza professionale o da un'assicurazione privata. La generazione di transizione di persone vedove toccate dalla riforma con figli aventi diritto alla rendita per orfani potrà ancora contare transitoriamente sulla garanzia dell'importo precedente: la rendita ammonterà all’80 per cento della corrispondente rendita di vecchiaia al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente l’entrata in vigore della modifica se il totale della rendita vedovile e delle rendite per orfani è inferiore all’importo calcolato secondo il diritto anteriore.
Se al momento dell’insorgere della vedovanza la vedova non ha (più) figli aventi diritto alla rendita per orfani, o il vedovo non ha figli minorenni aventi diritto alla rendita per orfani, non acquisirà più alcun diritto a una rendita per superstiti dell’AVS. Questo cambiamento avverrà gradualmente entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica di legge e sarà accompagnato da un disciplinamento transitorio per le donne che al momento dell’entrata in vigore avranno già compiuto i 50 anni. Per le vedove interessate che secondo il diritto anteriore avrebbero avuto diritto a una rendita si applicherà lo stesso regime transitorio previsto per le vedove senza figli (v. cap. 2.4.1.2)