Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine

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2.4.1.2 Soppressione graduale del diritto alla rendita vedovile per le donne senza figli

Secondo il diritto vigente, le vedove senza figli hanno diritto a una rendita vedovile se al momento del decesso del coniuge hanno compiuto i 45 anni e sono state sposate durante almeno cinque anni. Il diritto alla rendita vedovile è riconosciuto anche alle donne divorziate se il matrimonio è durato almeno dieci anni e il divorzio è intervenuto dopo che il coniuge divorziato ha compiuto i 45 anni. In altri termini, in assenza di figli, basta aver raggiunto una certa età e durata del matrimonio per avere diritto a una rendita vedovile.

Se per alcune donne l’età può rappresentare a tutt’oggi un ostacolo alla reintegrazione sul mercato del lavoro, quest’affermazione non vale per quanto riguarda la durata del matrimonio. Inoltre, in assenza di compiti educativi, si può ragionevolmente pretendere che la perdita economica sia compensata con l’esercizio di un’attività lucrativa. Il presente avamprogetto propone pertanto di sopprimere il diritto alla rendita per le persone senza figli. Le coppie sposate senza figli dovranno in avvenire considerare altre possibilità per la previdenza in caso di decesso. L’evento potrà essere coperto, oltre che con il reddito da attività lucrativa, anche con le prestazioni previste in caso di decesso nel secondo e nel terzo pilastro. Considerate le difficoltà di integrazione sul mercato del lavoro legate all’età, la soppressione sarà attuata gradualmente per mezzo di un regime transitorio.

Le vedove senza figli che avevano già diritto a una rendita per superstiti prima dell’entrata in vigore della modifica non saranno toccate dalla novella proposta: manterranno la rendita nella misura corrispondente al diritto anteriore. Per concedere alle persone interessate tempo a sufficienza per reagire alla modifica e per adeguare la loro previdenza in caso di decesso, il passaggio avverrà gradualmente nell’arco di dieci anni a partire dall’entrata in vigore della modifica attraverso una riduzione graduale delle rendite vedovili. Un regime transitorio sarà previsto per le donne senza figli che al momento dell’entrata in vigore della modifica avranno già 50 anni compiuti. Se all’insorgere della vedovanza non adempiranno le condizioni della prestazione, ma avrebbero avuto diritto alla rendita prevista per le donne senza figli secondo il diritto anteriore, riceveranno una rendita vedovile di importo pari all’80 per cento della corrispondente rendita AVS calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente l’entrata in vigore della modifica. Questo importo resterà garantito fino al momento in cui, in seguito agli adeguamenti delle rendite, la rendita vedovile al 60 per cento non avrà raggiunto lo stesso livello dell’anno immediatamente precedente la modifica.

2.4.1.3 Nuova regolamentazione per le persone vedove con figli e adeguamento dell’importo della rendita per orfani

Secondo il vigente ordinamento, le donne che al momento del decesso del marito hanno uno o più figli (di qualsiasi età) hanno diritto a una rendita vedovile. A determinate condizioni, le donne divorziate sono parificate alle vedove. I vedovi e gli uomini divorziati la cui ex moglie è deceduta hanno diritto a una rendita di vedovo se e fintanto che hanno figli di età inferiore ai 18 anni. Le persone che vivono in unione domestica registrata e perdono il o la partner sono parificate ai vedovi. La