Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/27: Riforma della previdenza per la vecchiaia 2020 · 214 pagine
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Già da alcuni anni gli istituti di previdenza sono tenuti a confermare nei loro rapporti annuali, conformemente alle direttive delle autorità di vigilanza, che chiedono la restituzione delle retrocessioni di cui hanno beneficiato i propri amministratori patrimoniali. Questa necessità è presa in considerazione nell'articolo 48k capoverso 1 OPP 2, introdotto con la riforma strutturale. Questa disposizione d'ordinanza non tiene tuttavia sufficientemente conto dell'inasprimento della prassi del Tribunale federale in materia di cessione di retrocessioni e va quindi adeguata. La modifica d'ordinanza dovrà inoltre obbligare l'organo supremo a esigere la restituzione di tali prestazioni e a fare rapporto in merito nell'allegato al conto annuale.
2.4 Misure in materia di prestazioni e contributi
2.4.1 Nuova regolamentazione delle rendite per superstiti nell’AVS
Le condizioni attuali del diritto alla rendita per vedove e orfani risalgono all’epoca dell’introduzione dell’AVS (1948) e da allora hanno subito pochi cambiamenti (l’ultima modifica è stata effettuata nel 1997 nell’ambito della 10a revisione dell’AVS). La rendita per vedove serve ad assicurare l’esistenza della donna e madre superstite. Quando fu concepita la rendita per vedove, una delle considerazioni fondamentali fu quella dell’esigibilità dell’avvio o della ripresa di un’attività lucrativa.72 L’alto grado di dipendenza economica della moglie nei confronti del marito e le difficoltà di integrazione che le donne incontravano sul mercato del lavoro giustificavano una protezione sociale estesa in favore delle donne. La rendita per vedovi fu introdotta nel 1997 con la 10a revisione dell’AVS: la nuova prestazione rappresentava una prima risposta ai mutamenti avvenuti nella ripartizione dei compiti familiari tra i coniugi, ma anche un passo avanti verso la parità dei sessi. Un ulteriore allineamento con la rendita per vedove, già escluso per ragioni finanziarie, apparve ingiustificato anche alla luce dell’ancora prevalente concezione tradizionale dei ruoli.
Attualmente la rendita vedovile dell’AVS equivale all’80 % della rendita corrispondente al reddito annuo medio determinante AVS, mentre la rendita per orfani equivale al 40 % di tale rendita.
Il sistema vigente, ancora basato sul modello tradizionale della famiglia monoreddito, non è più adeguato al contesto attuale. In effetti, dall’epoca in cui fu introdotta l’AVS si è registrata un’evoluzione sia nella divisione dei compiti all’interno della famiglia sia nell’integrazione delle donne sul mercato del lavoro. Considerati i cambiamenti sociali intervenuti dall’introduzione della rendita per vedove nel 1948 e della rendita per vedovi nel 1997, è necessario adeguare il sistema all'evoluzione del contesto generale, tenendo conto anche dei problemi che l'AVS dovrà affrontare a causa dell'evoluzione demografica.
72 Rapporto della Commissione federale di esperti per l’introduzione dell’AVS del 16 marzo 1945, pag. 64 segg., e messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 1946, FF 1946 I
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