Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 9 pagine

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Dal 2003, anno in cui le eccezioni erano ancora molto contenute (2% delle operazioni assicurate), la percentuale di operazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento è cresciuta in modo netto fino al 2012. Tale tendenza è destinata a essere confermata anche in futuro per effetto dell’integrazione economica delle catene specializzate di valore aggiunto. La tabella non comprende le operazioni significative per numero e valore coperte dall’assicurazione globale di scienceindustries, per la quale una quota di valore aggiunto inferiore al 50 per cento veniva considerata come eccezione debitamente motivata già ai tempi della GRE.

La regolamentazione attuale è concepita come deroga per casi particolari difficilmente classificabili, che non adempiono all’esigenza della quota minima di valore aggiunto svizzero del 50 per cento, ma sono ritenuti degni di sostegno. Per rispondere, in un contesto di crescente internazionalizzazione, alle necessità di assicurazione del settore svizzero delle esportazioni nei termini previsti dalla legge, l’ASRE ha applicato questa regolamentazione in un ambito più ampio rispetto a quello dei casi particolari, definendo a tal fine diversi gruppi di casi. Nella sua valutazione generale dell’ASRE all’inizio del 2010, Ernst & Young ha affermato che l’efficacia dell’ASRE per il settore svizzero delle esportazioni potrà essere migliorata solo se le esigenze in termini di quota di valore aggiunto svizzero terranno sempre più in considerazione la crescente internazionalizzazione del settore svizzero delle esportazioni. Il numero di operazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento continuerà ad aumentare. In virtù di tale considerazione, la clausola derogatoria generica non corrisponde più alla realtà attuale del settore delle esportazioni e si rivela non più adeguata a livello legislativo.

2.2 Regolamentazione proposta

La nuova regolamentazione proposta intende sostituire la clausola derogatoria per le esportazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento con una disposizione che in futuro consenta di basare la concessione di eccezioni su una lista di criteri di valutazione. Tale provvedimento permetterà altresì di aumentare la trasparenza delle disposizioni ASRE per le imprese esportatrici e di rendere le decisioni più chiare e comprensibili.

In virtù degli sviluppi già analizzati e delle esperienze pratiche, i criteri di valutazione possibili sono in particolare quelli indicati di seguito.

a) Adeguatezza del rapporto tra il valore aggiunto svizzero e il rischio effettivamente assunto

(art. 3 cpv. 2 lett. a e b progetto OARE).

Il rischio effettivo assunto dall’ASRE corrisponde al valore della commessa d’esportazione una volta dedotti i rischi non assicurati dall’ASRE (art. 3 cpv. 2 lett. a progetto OARE). In particolare, l’ASRE non assume rischi per pagamenti non coperti da assicurazioni per garanzia contrattuale dell’ASRE, per l’aliquota percentuale di competenza dello stipulante e per la parte coperta da una riassicurazione. Non sarà dunque l’intero valore della commessa d’esportazione, bensì solo questa differenza corrispondente al rischio residuo per l’ASRE, a essere messa in relazione con il valore aggiunto svizzero. Allo stesso modo, nel caso di un’assicurazione del rischio di fabbricazione isolata, il valore aggiunto svizzero sarà calcolato sui costi di produzione assicurati e non sul valore della commessa d’esportazione (art. 3 cpv. 2 lett. b progetto OARE).

b) La natura e l’importanza del valore aggiunto svizzero prodotto in relazione alle prestazioni

indispensabili ai fini di un buon esito dell’esportazione (art. 3 cpv. 2 lett. c progetto OARE).

L’ASRE deve poter assicurare esportazioni nelle quali le prestazioni indispensabili al loro buon esito provengano dalla Svizzera. In tale definizione rientrano i casi in cui l’esportatore sviluppa e fabbrica il nucleo tecnologico del proprio prodotto d’esportazione (componenti essenziali) o altri elementi che necessitano di know-how in Svizzera, ma fa produrre gli ele-