Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 9 pagine

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Paese a Paese. Inoltre, tutti i Paesi hanno mitigato il concetto di valore aggiunto concedendo margini di valutazione o clausole derogatorie. In tale ambito ciascun Paese si rifà alle esigenze della propria economia di esportazione.

Il concetto dell’interesse nazionale è invece impiegato in particolare in Italia, Danimarca, Svezia, Norvegia e Lussemburgo. L’assicurazione belga contro i rischi delle esportazioni prevede infine una combinazione dei due concetti.

Il confronto internazionale dimostra che le esigenze in termini di rapporto nazionale delle assicurazioni contro i rischi delle esportazioni delle piccole realtà economiche tendono a essere più tolleranti e flessibili di quelle dei Paesi più grandi. Il motivo è che le piccole economie nazionali raggiungono di norma un livello di lavorazione interna inferiore e sono più dipendenti dagli scambi internazionali rispetto alle economie nazionali di maggiori dimensioni. Ciò vale anche per la Svizzera. Tuttavia, l’ASRE adotta una pratica alquanto conservatrice rispetto ad altri Paesi per quanto concerne la copertura di operazioni con una quota di valore aggiunto nazionale inferiore al 50 per cento.

3 Saggi di garanzia

3.1 Situazione iniziale

Il saggio di garanzia è uno strumento importante per gestire gli effetti indotti dalle assicurazioni e dalle garanzie dell’ASRE.

Da una parte il saggio di garanzia evita effetti indesiderati, aumentando l’interesse dello stipulante dell’assicurazione o della garanzia attraverso una franchigia. Possibili effetti indesiderati risiedono nel rischio che la copertura assicurativa dell’ASRE influenzi negativamente il comportamento del beneficiario della copertura. Lo scopo è ad esempio di evitare che quest’ultimo rifiuti di adottare misure possibili e accettabili per prevenire un sinistro o che, una volta indennizzato, non cessi d’impegnarsi per recuperare il proprio credito. Questo obiettivo può essere conseguito facendo in modo che il beneficiario della copertura si assuma parte del rischio.

Dall’altra parte il valore del saggio di garanzia non può nemmeno essere troppo basso, in quanto ciò renderebbe la copertura dell’ASRE poco interessante per lo stipulante dell’assicurazione o per il beneficiario della garanzia e non permetterebbe di raggiungere gli obiettivi perseguiti con l’offerta

dell’ASRE, vale a dire la creazione e il mantenimento di posti di lavoro e la promozione della piazza economica svizzera grazie alla semplificazione della partecipazione dell’economia di esportazione alla concorrenza internazionale (art. 5 LARE). Una franchigia troppo elevata può impedire a un esportatore di reperire un finanziamento adeguato; rende più costoso e più complesso il finanziamento

dell’esportazione e rischia di penalizzare gli esportatori rispetto ai concorrenti esteri. Tali effetti risulterebbero contrari agli obiettivi di legge e renderebbero necessario contravvenire al principio della competitività alla base della politica commerciale.

Il saggio di garanzia ottimale va individuato tra questi due poli. In tale contesto spetta al Consiglio federale di stabilire con la relativa ordinanza i saggi di garanzia massimi. L’ASRE definisce invece il saggio di garanzia caso per caso, tenendo in considerazione le circostanze (p. es. presenza di rischi più elevati, esperienze con gli esportatori) e ha dunque la facoltà, di cui si avvale regolarmente, di fissare un saggio di garanzia inferiore a quello massimo, al fine di responsabilizzare l’esportatore.

3.2 Assicurazione del credito fornitore