Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 9 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
- 8 -
Con l’introduzione dell’OARE il Consiglio federale aveva limitato all’85 per cento il saggio di garanzia
4
del rischio del credere per l’assicurazione del credito fornitore a debitori privati senza garanzie bancarie o partecipazione di assicurazioni estere contro i rischi delle esportazioni. Per tutte le altre coperture e in particolare per le assicurazioni del credito acquirente (crediti che la banca finanziatrice concede all’acquirente straniero), il saggio di garanzia è pari al 95 per cento. All’epoca il Consiglio federale era partito dal presupposto che le assicurazioni del credito acquirente comportassero un rischio inferiore, tra l’altro in virtù dell’accurata verifica dell’affidabilità creditizia condotta dalla banca finanziatrice. È per tale ragione che la proposta di eliminazione del limite dell’85 per cento del saggio di garanzia riguarda solo l’assicurazione del credito fornitore, prodotto standard dell’ASRE.
L’ASRE effettua comunque nella pratica una verifica dell’affidabilità creditizia del debitore, senza tuttavia operare una distinzione tra i vari tipi di assicurazione (assicurazione del credito fornitore o del credito acquirente). Una valutazione dei modelli di credito e di rating dell’ASRE condotta nel febbraio 2013 dalla società di consulenza PricewaterhouseCoopers ha stabilito che i modelli dell’ASRE sono adeguati. Nel caso, peraltro frequente, di cessione dell’assicurazione del credito fornitore all’istituto di credito, anche quest’ultimo effettua una simile verifica. Nel quadro delle misure adottate per contrastare la crisi finanziaria, il Consiglio federale ha aumentato anche il saggio di garanzia del rischio del credere per le assicurazioni del credito senza garanzie al 95 per cento in via provvisoria, prima fino al 2011 e poi fino al 31 dicembre 2015 (RU 2009 1625 e RU 2011 4601).
Un saggio di garanzia inferiore per l’assicurazione di crediti del fornitore senza garanzie comporta che gli istituti di credito concedano agli esportatori un credito limitato all’ammontare del saggio di garanzia dell’assicurazione del credito fornitore oppure che richiedano un premio relativamente elevato per il rischio residuo non assicurato dall’ASRE (franchigia). Tale circostanza penalizza soprattutto gli esportatori che eseguono operazioni di piccole dimensioni, non finanziate dagli istituti di credito. Per motivi di costi infatti (costi per l’analisi del credito e spese di transazione), le banche che finanziano le esportazioni concedono crediti acquirenti di norma a partire da un valore di fornitura di circa 750 000 CHF, con valori spesso nettamente superiori a seconda della banca e del cliente.
La proposta di modifica dell’articolo 4 capoverso 2 OARE ha lo scopo di eliminare nella pratica una penalizzazione ingiustificata nell’assicurazione delle esportazioni di portata media o ridotta. L’ASRE ha così la possibilità di adeguare la propria offerta a quella dei Paesi con cui l’economia svizzera di esportazione si pone in concorrenza diretta. In tali Paesi la copertura raggiunge generalmente il 95 per cento e arriva addirittura al 98 per cento nel caso del Belgio. La modifica proposta non comporta effetti indesiderati diversi da quelli di altre assicurazioni dell’ASRE che già prevedono una copertura massima del 95 per cento. Inoltre, la modifica non persegue un aumento della quantità delle operazioni assicurate e non mette a rischio la capacità di autofinanziamento dell’ASRE, dal momento che i premi percepiti sono commisurati al rischio.
3.3 Assicurazione del credito di fabbricazione
Un saggio di garanzia massimo dell’80 per cento e dunque una franchigia minima del 20 per cento a carico dello stipulante appaiono misure in linea di principio adeguate in virtù delle considerazioni preliminari sopra esposte (cfr. n. 3.1).
Per garantire la flessibilità in singoli casi motivati, le banche dovranno avere la possibilità di acquistare, su richiesta degli esportatori, percentuali di garanzia fino al 95 per cento, quando ad esempio la banca non può rilevare la franchigia o quando richiede all’esportatore garanzie che quest’ultimo non è nella misura di fornire. L’ASRE coniuga sempre un’assicurazione del credito di fabbricazione con
4
Nel caso di un credito fornitore, l’esportatore concede all’acquirente/ordinante estero un termine di pagamento, assumendosi dunque i rischi legati a tale termine.