Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/34: Revisione parziale della legge sull'Assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e della relativa ordinanza (OARE) · 9 pagine
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linea con gli obiettivi dell’ASRE, vale a dire la creazione e il mantenimento di posti di lavoro e la promozione della piazza economica svizzera, ed è conforme alla politica svizzera in materia di esportazioni. Può trattarsi ad esempio di casi in cui l’ASRE sostiene l’esportazione di tecnologie ecologiche e innovative oppure di situazioni in cui l’esportatore svizzero inizia a conquistare nuovi mercati di destinazione vendendo dapprima una linea di prodotti più semplice con un valore aggiunto svizzero ridotto nell’intento di preparare il nuovo mercato a ricevere prodotti più pregiati con una quota di valore aggiunto svizzero maggiore.
Affinché l’ASRE possa tenere in debito conto l’evoluzione delle condizioni dell’economia di esportazione, la lista dei criteri non è fissa ma formulata a titolo esemplificativo. Entro certi limiti l’ASRE può introdurre nella sua pratica altri criteri oggettivi di valutazione da essa ritenuti pertinenti. Nell’ambito di tale valutazione può rifiutare la copertura assicurativa se stima ad esempio che il rischio legato al progetto o ai Paesi assicurati dall’ASRE sia troppo elevato in rapporto a una quota di valore aggiunto svizzero troppo ridotta.
La proposta mira a definire una tipologia di criteri da applicare in sede di valutazione della copertura di esportazioni con una quota di valore aggiunto svizzero inferiore al 50 per cento. In tal modo si tiene conto anche della prassi attuale dell’ASRE, che interpreta in modo abbastanza ampio la clausola derogatoria in virtù della crescente internazionalizzazione del valore aggiunto e delle esigenze
dell’economia svizzera di esportazione.
È fatta salva la facoltà dell’ASRE di prevedere un supplemento del premio nel caso in cui la quota di
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valore aggiunto svizzero sia ridotta .
2.3 Rapporto con gli obiettivi e i principi alla base della politica dell’ASRE
Le modifiche proposte hanno lo scopo di consentire all’ASRE di continuare a offrire prestazioni competitive a livello internazionale. Tale proposito è in linea con gli obiettivi dell’ASRE, vale a dire contribuire alla creazione e al mantenimento di posti di lavoro e alla promozione della piazza economica svizzera facilitando la partecipazione dell’economia di esportazione alla concorrenza internazionale (art. 5 e art. 6 cpv. 1 lett. e LARE). Nel contempo l’ASRE resta legata al principio della sussidiarietà. Anche nell’ambito della modifica proposta, offre dunque le proprie prestazioni unicamente nei settori non coperti dal mercato e integra quindi l’offerta dell’economia privata (art. 6 cpv. 1 lett. d LARE) senza porsi in concorrenza con quest’ultima.
2.4 Confronto con le offerte disponibili in altri Paesi
Il concetto del valore aggiunto e quello dell’interesse nazionale sono i due regimi in uso a livello internazionale. Il concetto di valore aggiunto richiede sempre una quota minima di valore aggiunto nazionale. Le operazioni che non raggiungono tale quota possono essere tuttavia assicurate applicando un certo margine in sede di valutazione. Nel caso dell’interesse nazionale, la percentuale minima di valore aggiunto decade e il potenziale di copertura dell’operazione viene valutato solo sulla base di criteri molto ampi e generali.
Oltre alla Svizzera, applicano il concetto di valore aggiunto anche Germania, Francia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e Canada. La quota minima di valore aggiunto richiesta varia in modo significativo da
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La competenza è affidata al consiglio d’amministrazione dell’ASRE, la cui decisione viene approvata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca dopo aver sentito il Dipartimento federale delle finanze (art. 24 cpv. 3 lett. g LARE in combinato dispo-
sto con l‘art. 16 cpv. 3 OARE).