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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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Art. 63 Collaborazione con le autorità
1Per prevenire e perseguire la manipolazione delle competizioni sportive, l’autorità intercantonale d’esecuzione collabora con gli organizzatori di scommesse sportive, le organizzazioni di cui all’articolo 62 capoverso 2 e le corrispondenti organizzazioni con sede all’estero.
2Se vi sono fondati motivi di sospettare la manipolazione di una competizione sportiva, l’autorità intercantonale d’esecuzione può segnatamente trasmettere dati agli organizzatori e alle organizzazioni, inclusi dati degni di particolare protezione su procedimenti penali o amministrativi e profili della personalità degli scommettitori. Se il sospetto si rivela infondato, i dati sono cancellati senza indugio.
3Il Consiglio federale disciplina l’oggetto e le modalità della trasmissione dei dati a dette organizzazioni.
Art. 64 Limitazione della partecipazione
Gli organizzatori di giochi di grande estensione possono negare a chiunque di partecipare ai giochi, senza indicarne i motivi.
Sezione 4: Lotta al riciclaggio di denaro
Art. 65 Applicazione della legge sul riciclaggio di denaro
1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostanno alla legge del 10 ottobre 19977 sul riciclaggio di denaro (LRD).
2La portata degli obblighi di diligenza nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro è determinata in funzione dei rischi e delle caratteristiche dei giochi nonché del canale di distribuzione.
3Per un gioco di grande estensione non proposto online, l’organizzatore deve adempiere gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 3-7 LRD soltanto se è versata una vincita di considerevole valore.
4Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce quali importi siano da ritenersi di considerevole valore e, se necessario, li adegua. Tiene conto dei pericoli insiti nei giochi in questione.
Art. 66 Obblighi di diligenza particolari per i giochi online
1Per i giochi online, l’identificazione della parte contraente in occasione dell’avvio della relazione d’affari può avvenire sulla base di un’autocertificazione.
2La parte contraente deve essere identificata conformemente all’articolo 3 capoverso 1 LRD8, se le poste mensili oppure le vincite singole o mensili sono di considerevole valore.