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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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Sezione 3: Gestione dei giochi di grande estensione
Art. 59 Estrazioni delle lotterie
1L’organizzatore documenta in modo adeguato le estrazioni automatizzate delle lotterie.
2Le estrazioni manuali delle lotterie sono sorvegliate da un pubblico ufficiale o da una persona autorizzata a certificare un atto pubblico e documentate per mezzo di un verbale dell’estrazione.
Art. 60 Offerta di giochi di grande estensione
1I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto dal titolare di un’autorizzazione d’organizzatore o dai terzi da esso incaricati. È vietato organizzare a titolo professionale comunità di gioco di terzi per partecipare a giochi di grande estensione.
2I giochi di grande estensione possono essere proposti soltanto in luoghi pubblici che non sono principalmente destinati all’esercizio di giochi in denaro.
Art. 61 Contratti con sportivi e organizzazioni sportive
1Un organizzatore di giochi di grande estensione non può detenere interessi economici nelle organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive per le quali detto organizzatore propone scommesse sportive.
2Non può concludere contratti di sponsoring o altri contratti di collaborazione con sportivi o organizzazioni sportive che partecipano a competizioni sportive per le quali propone scommesse sportive.
Art. 62 Comunicazione in caso di sospetta manipolazione di competizioni
sportive
1Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva per la quale propongono scommesse, gli organizzatori di scommesse sportive informano senza indugio l’autorità intercantonale d’esecuzione.
2Se sospettano la manipolazione di una competizione sportiva che si svolge in Svizzera o per la quale sono organizzate scommesse in Svizzera, le organizzazioni con sede in Svizzera che partecipano a tale competizione oppure la organizzano, ne curano lo svolgimento o la sorvegliano, informano senza indugio l’autorità intercantonale d’esecuzione.
3In quanto sia necessario per prevenire e perseguire la manipolazione di una competizione sportiva, gli organizzatori di scommesse sportive e le organizzazioni di cui al capoverso 2 forniscono le informazioni richieste, inclusi dati personali degni di particolare protezione, all’autorità intercantonale d’esecuzione nonché alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.