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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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2All’ufficio di revisione e alla revisione del conto annuale si applicano le disposizioni del diritto della società anonima.
3Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono i loro conti annuali a revisione ordinaria. Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 727 CO6, gli organizzatori di giochi di grande estensione che propongono soltanto giochi di destrezza sottopongono i loro conti annuali a revisione limitata.
4L’ufficio di revisione trasmette il rapporto di revisione all’autorità d’esecuzione.
Art. 49 Obbligo di denuncia
Se, procedendo alla revisione, constata infrazioni alla presente legge, fatti di rilevanza penale o altre irregolarità, l’ufficio di revisione informa immediatamente la competente autorità d’esecuzione e, se del caso, la competente autorità cantonale di perseguimento penale
Art. 50 Trattamento dei dati
Per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo e combattere gli altri pericoli insiti nei giochi in denaro (riciclaggio di denaro e truffa), le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione possono trattare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione.
Sezione 2: Gestione dei giochi da casinò
Art. 51 Divieto di gioco
1Sottostanno a un divieto di gioco nelle case da gioco:
a. i membri della CFCG e gli impiegati del suo segretariato;
b. gli impiegati degli organizzatori di giochi da casinò che partecipano alla gestione dei giochi;
c. i membri del consiglio d’amministrazione e della direzione di imprese che producono o commercializzano installazioni di gioco;
d. i membri del consiglio d’amministrazione degli organizzatori di giochi da casinò;
e. le persone di età inferiore ai 18 anni;
f. le persone escluse dal gioco.
2Sottostanno a un divieto di gioco nella casa da gioco con la quale sono in relazione:
a. gli impiegati della casa da gioco e delle sue aziende accessorie che non partecipano alla gestione dei giochi;
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