Progetto

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 13Fedlex · Progetto

Art. 44 Poste e vincite dei giocatori non ammessi

1I giocatori al di sotto dell’età minima richiesta e i giocatori esclusi dal gioco o soggetti a un divieto di gioco non hanno diritto al rimborso delle loro poste né al versamento delle vincite.

2Le eventuali vincite dei giocatori di cui al capoverso 1 sono destinate integralmente:

a. all’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità, se si tratta di vincite realizzate nelle case da gioco;

b. a scopi d’utilità pubblica, se si tratta di vincite realizzate con i giochi di grande estensione.

Art. 45 Contratti con terzi

1I contratti tra le case da gioco e terzi e quelli tra organizzatori di giochi di grande estensione e terzi non possono prevedere prestazioni legate alla cifra d’affari o ai proventi dei giochi.

2Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d’affari o ai proventi con i fornitori di giochi online, purché la remunerazione sia adeguata.

3Possono essere conclusi contratti legati alla cifra d’affari o ai proventi con i distributori di giochi di grande estensione, purché la remunerazione sia adeguata.

Art. 46 Rapporti

1Ogni anno le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione presentano un rapporto di gestione alla competente autorità d’esecuzione.

2Ogni anno presentano inoltre alla competente autorità d’esecuzione un rapporto sull’attuazione del piano di misure di sicurezza.

Art. 47 Presentazione dei conti

1Alla presentazione dei conti delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione si applicano, oltre alle norme della presente legge, le disposizioni del titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni5 (CO).

2Se le particolarità del settore dei giochi in denaro lo esigono, il Consiglio federale può prevedere l’applicazione di una norma contabile riconosciuta secondo l’articolo 962a CO e derogare alle disposizioni del CO sulla contabilità e la presentazione dei conti.

Art. 48 Ufficio di revisione

1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottopongono il loro conto annuale alla verifica di un ufficio di revisione indipendente.

5 RS 220