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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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2. rendere pubblico che la casa da gioco si oppone alla decisione esecutiva;

k. impugnare dinanzi alla competente autorità giudiziaria cantonale o intercantonale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni dell’autorità intercantonale d’esecuzione di cui all’articolo 23;

l. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni del Tribunale amministrativo federale in applicazione della presente legge e della sua legislazione esecutiva.

Art. 100 Emolumenti

1La CFCG riscuote dalle case da gioco emolumenti a copertura dei costi.

2Su proposta della CFCG, il DFGP fissa ogni anno gli emolumenti fondandosi sui costi di vigilanza dell’anno precedente.

3La CFCG riscuote emolumenti a copertura dei costi delle sue decisioni e dei suoi servizi. Può esigere anticipi.

Art. 101 Sanzioni amministrative

1Il concessionario che viola le disposizioni di legge, la concessione o una decisione passata in giudicato è tenuto a pagare un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell’ultimo anno d’esercizio. Nel calcolo dell’importo va tenuto debitamente conto dell’utile che il concessionario ha realizzato grazie alla violazione.

2Le violazioni sono accertate dal segretariato e giudicate dalla CFCG.

Art. 102 Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, la CFCG può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a perseguimenti e sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.

Art. 103 Assistenza amministrativa e giudiziaria in Svizzera

1La CFCG e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.

2LA CFCG e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza giudiziaria e amministrativa. Se necessario e possibile, coordinano le proprie indagini.