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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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Sezione 2: Autorità intercantonale d’esecuzione

Art. 106 Istituzione

I Cantoni che sul proprio territorio intendono autorizzare giochi di grande estensione, istituiscono, per mezzo di un concordato, un’autorità intercantonale d’esecuzione.

Art. 107 Indipendenza

1L’autorità intercantonale d’esecuzione esercita la sua attività in piena indipendenza.

2I membri dell’autorità intercantonale d’esecuzione e i collaboratori del suo segretariato possono esercitare un’altra attività se ciò non pregiudica l’indipendenza dell’autorità intercantonale d’esecuzione.

Art. 108 Compiti

1Oltre agli altri compiti che le conferisce la presente legge, l’autorità intercantonale d’esecuzione:

a. sorveglia il rispetto delle disposizioni legali concernenti i giochi di grande estensione. In particolare sorveglia:

1. gli organi dirigenti e la gestione dei giochi degli organizzatori di giochi di grande estensione,

2. il rispetto degli obblighi di diligenza volti a prevenire il riciclaggio di denaro,

3. l’attuazione del piano di misure di sicurezza e del piano di misure sociali;

b. lotta contro i giochi in denaro illegali;

c. collabora con le autorità di vigilanza nazionali e internazionali;

d. redige e pubblica ogni anno un rapporto d’attività comprensivo di una statistica dei giochi di grande e di piccola estensione organizzati secondo la presente legge, nonché un rapporto sulla destinazione dell’utile netto dei giochi di grande estensione a favore di scopi d’utilità pubblica;

2I Cantoni possono conferire ulteriori compiti all’autorità intercantonale d’esecuzione.

Art. 109 Competenze

1Per adempiere i propri compiti, l’autorità intercantonale d’esecuzione può segnatamente:

a. esigere le informazioni e i documenti necessari dagli organizzatori di giochi di grande estensione e dalle imprese di fabbricazione o commercio di installazioni di gioco;