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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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b. procedere a controlli presso gli organizzatori di giochi di grande estensione;

c. disporre, per la durata delle indagini, misure cautelari;

d. esigere informazioni e documenti dagli uffici di revisione degli organizzatori di giochi di grande estensione;

e. far capo a periti;

f. disporre, in caso di violazioni della presente legge o di altre irregolarità, le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità;

g. in caso di inosservanza, nonostante diffida, di una sua decisione esecutiva:

1. eseguire d’ufficio, a spese dell’organizzatore di giochi di grande estensione, la misura disposta,

2. rendere pubblico che l’organizzatore di giochi di grande estensione si è opposto alla decisione esecutiva;

h. impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo federale, e in seguito dinanzi al Tribunale federale, le decisioni della CFCG secondo l’articolo 16;

i. impugnare dinanzi al Tribunale federale le decisioni in applicazione della presente legge e della sua legislazione esecutiva dell’autorità giudiziaria cantonale o intercantonale di ultima istanza.

2I Cantoni possono conferire ulteriori competenze all’autorità intercantonale d’esecuzione.

Art. 110 Sanzioni amministrative

1All’organizzatore di giochi di grande estensione che viola le disposizioni di legge o una decisione passata in giudicato è addebitato un importo pari al massimo al 15 per cento del prodotto lordo dei giochi dell’ultimo anno d’esercizio. Nel calcolo dell’importo va tenuto debitamente conto dell’utile che l’organizzatore ha realizzato grazie alla violazione.

2I proventi delle sanzioni amministrative sono ripartiti tra i Cantoni in base alla loro popolazione residente secondo i dati dell’ultimo censimento federale.

3Le violazioni sono accertate e giudicate dall’autorità intercantonale d’esecuzione.

4Se il concordato tra i Cantoni non disciplina la procedura, l’autorità intercantonale d’esecuzione applica la procedura amministrativa del Cantone in cui è stata commessa la violazione.

Art. 111 Trattamento dei dati

Per adempiere i propri compiti legali, l’autorità intercantonale d’esecuzione può trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione relativi allo stato di salute, a misure di aiuto sociale, a procedimenti e sanzioni amministrative o penali, nonché profili della personalità.