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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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Art. 112 Assistenza amministrativa in Svizzera
1L’autorità intercantonale d’esecuzione e le autorità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano mutua assistenza e, su richiesta, si scambiano informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per l’adempimento dei rispettivi compiti legali.
2L’autorità intercantonale d’esecuzione e le autorità di perseguimento penale della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni si prestano assistenza amministrativa.
3Se ha notizia di crimini o delitti secondo il Codice penale11 o di violazioni della presente legge, l’autorità intercantonale d’esecuzione ne informa la competente autorità di perseguimento penale.
Art. 113 Assistenza amministrativa internazionale
1L’autorità intercantonale d’esecuzione può chiedere alle competenti autorità straniere le informazioni necessarie per l’adempimento dei propri compiti legali, inclusi dati degni di particolare protezione.
2Può trasmettere alle autorità straniere competenti in materia di giochi in denaro informazioni, inclusi dati degni di particolare protezione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a. l’autorità straniera utilizza le informazioni esclusivamente in un procedimento amministrativo concernente i giochi in denaro;
b. l’autorità straniera è tenuta al segreto d’ufficio;
c. l’autorità straniera non trasmette le informazioni a terzi o le trasmette soltanto previo consenso dell’autorità intercantonale d’esecuzione;
d. le informazioni sono necessarie per l’esecuzione della legislazione sui giochi in denaro e non contengono segreti di fabbricazione o d’affari.
3L’autorità intercantonale d’esecuzione può astenersi dal collaborare se non è garantita la reciprocità.
Sezione 3: Organo di coordinamento
Art. 114 Composizione
1L’organo di coordinamento è composto di:
a. due membri della CFCG;
b. un rappresentante dell’autorità di alta vigilanza;
c. due membri dell’autorità intercantonale d’esecuzione;
d. un rappresentante dell’autorità cantonale d’esecuzione.
11 RS 311.0