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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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e. il numero minimo di partecipanti;

f. la durata minima dei tornei.

Art. 36 Domanda

1Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione l’organizzatore fornisce alla competente autorità cantonale d’esecuzione, per ogni gioco di piccola estensione, informazioni sulla concezione e sull’esercizio del gioco sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario.

2Con una domanda si può richiedere l’autorizzazione di più giochi di piccola estensione. Questi devono svolgersi nello stesso luogo e nell’arco di un periodo non superiore a sei mesi.

3Il rinnovo dell’autorizzazione può essere concesso con procedura semplificata.

Art. 37 Presentazione di un rapporto e dei conti

1Entro tre mesi dalla conclusione del gioco, gli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali trasmettono un rapporto all’autorità d’esecuzione. Il rapporto contiene:

a. il conteggio del gioco;

b. informazioni sull’andamento del gioco;

c. informazioni sull’utilizzo dei proventi.

2A chi organizza almeno 24 piccoli tornei di giochi in denaro all’anno si applicano le regole sulla presentazione dei conti e sulla revisione previste di cui agli articoli 42 e 43 capoversi 3 e 4. Agli altri organizzatori di piccoli tornei di giochi in denaro si applica il capoverso 1 lettere a e b.

Art. 38 Durata di validità, modifica, cedibilità e revoca

Gli articoli 28-30 si applicano per analogia alla durata di validità, alla modifica, alla cedibilità e alla revoca dell’autorizzazione.

Art. 39 Vigilanza

1Le autorità cantonali cui compete il rilascio dell’autorizzazione vigilano sul rispetto delle disposizioni di legge concernenti i giochi di piccola estensione.

2A tal fine possono in particolare:

a. esigere dagli organizzatori le informazioni e la documentazione necessarie ed eseguire controlli;

b. disporre misure cautelari per la durata dell’indagine;

c. in caso di violazione della presente legge o di altre irregolarità, disporre le misure necessarie per ripristinare lo stato legale e sopprimere le irregolarità.