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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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Art. 24 Condizioni

1L’autorizzazione per un gioco di grande estensione può essere rilasciata se:

a. il gioco può essere esercitato in modo corretto e trasparente;

b. l’organizzatore prevede adeguate misure di protezione contro il gioco eccessivo;

c. l’organizzatore destina l’utile netto a scopi d’utilità pubblica, salvo se si tratta di un gioco di destrezza.

2Le scommesse sportive non devono vertere su eventi sportivi in cui competono in maggioranza bambini e giovani.

3Il Consiglio federale determina la misura in cui la competente autorità intercantonale d’esecuzione può autorizzare gli organizzatori di giochi di grande estensione a collaborare con organizzatori di giochi in denaro all’estero.

Art. 25 Domanda

Nella domanda di rilascio dell’autorizzazione l’organizzatore di giochi di grande estensione fornisce informazioni in merito:

a. alla concezione e all’esercizio dei giochi sotto il profilo tecnico, organizzativo e finanziario;

b. alle misure di protezione contro il gioco eccessivo e a garantire uno svolgimento corretto e trasparente dei giochi.

Art. 26 Consultazione

1Per stabilire se il gioco in denaro oggetto di una domanda è un gioco di grande estensione, prima di rendere la sua decisione, l’autorità intercantonale d’esecuzione consulta la CFCG. In caso di disaccordo, le due autorità procedono a uno scambio di opinioni. Se lo scambio di opinioni è infruttuoso, sottopongono il caso all’organo di coordinamento (art. 114).

2Per le decisioni di routine l’autorità intercantonale d’esecuzione può rinunciare alla consultazione.

Art. 27 Diritto cantonale

I Cantoni possono vietare, mediante norme di diritto, determinate categorie di giochi di grande estensione (lotterie scommesse sportive o giochi di destrezza).

Sezione 3: Disposizioni comuni

Art. 28 Durata di validità e disposizioni accessorie

1L’autorizzazione d’organizzatore e l’autorizzazione del gioco possono essere rilasciate a tempo determinato e rinnovate.