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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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2Possono essere vincolate a condizioni e oneri.

Art. 29 Cedibilità

L’autorizzazione d’organizzatore e l’autorizzazione del gioco non sono cedibili.

Art. 30 Revoca, limitazione, sospensione

1La competente autorità intercantonale d’esecuzione revoca l’autorizzazione d’organizzatore o l’autorizzazione del gioco, se non sono più soddisfatte le condizioni legali per il rilascio.

2In casi poco gravi, può sospendere l’autorizzazione, limitarla o sottoporla a condizioni e oneri suppletivi.

Capitolo 4: Giochi di piccola estensione

Art. 31 Obbligo d’autorizzazione

L’esercizio di giochi di piccola estensione necessita dell’autorizzazione della competente autorità cantonale d’esecuzione.

Art. 32 Condizioni generali per l’autorizzazione

1L’autorizzazione per l’organizzazione di giochi di piccola estensione può essere rilasciata se:

a. l’organizzatore:

1. è una persona giuridica secondo il diritto svizzero,

2. gode di una buona reputazione,

3. garantisce una gestione trasparente e irreprensibile degli affari e dei giochi;

b. il gioco di piccola estensione è concepito in modo tale da garantire un esercizio corretto e trasparente e da limitare il rischio del gioco eccessivo e della truffa.

2Se l’organizzazione o lo svolgimento di piccole lotterie o di scommesse sportive locali è affidata a terzi, questi ultimi devono perseguire scopi d’utilità pubblica.

Art. 33 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di piccole lotterie

1Le piccole lotterie devono basarsi su una ripartizione delle vincite predefinita.

2L’utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica. Le spese d’esercizio devono essere proporzionate ai fondi destinati a scopi d’utilità pubblica.

3Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Definisce in particolare: