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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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a. l’importo massimo delle singole poste;
b. la somma totale massima delle poste;
c. le probabilità minime di vincita;
d. il numero annuo massimo di piccole lotterie per organizzatore.
Art. 34 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di scommesse
sportive locali
1Le scommesse sportive locali devono essere concepite secondo il sistema a totalizzatore e possono essere proposte e organizzate soltanto nel luogo in cui si svolge l’evento sportivo a cui si riferiscono.
2L’utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica. Le spese di esercizio devono essere proporzionate ai fondi destinati a scopi d’utilità pubblica.
3Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Definisce in particolare:
a. l’importo massimo delle singole poste;
b. la somma totale massima delle poste;
c. le probabilità minime di vincita;
d. il numero annuo massimo di scommesse sportive per organizzatore e per luogo d’organizzazione.
Art. 35 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di piccoli tornei di
giochi in denaro
1Il rilascio dell’autorizzazione per un piccolo torneo di giochi in denaro è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:
a. il numero di giocatori è limitato; i giocatori si affrontano tra di loro;
b. l’importo puntato è modesto e proporzionato alla durata del torneo;
c. la somma delle vincite corrisponde alla somma degli importi puntati;
d. il gioco si svolge in un locale pubblico;
e. sono a disposizione le regole del gioco e le informazioni sulla protezione contro il gioco eccessivo.
2Dai giocatori può essere riscossa una tassa d’iscrizione.
3Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Definisce in particolare:
a. i piccoli tornei di giochi in denaro autorizzati;
b. la posta di partenza massima;
c. la somma totale massima delle poste di partenza;
d. il numero massimo di tornei per giorno e luogo d’organizzazione;