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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine

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a. l’importo massimo delle singole poste;

b. la somma totale massima delle poste;

c. le probabilità minime di vincita;

d. il numero annuo massimo di piccole lotterie per organizzatore.

Art. 34 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di scommesse

sportive locali

1Le scommesse sportive locali devono essere concepite secondo il sistema a totalizzatore e possono essere proposte e organizzate soltanto nel luogo in cui si svolge l’evento sportivo a cui si riferiscono.

2L’utile netto deve essere destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica. Le spese di esercizio devono essere proporzionate ai fondi destinati a scopi d’utilità pubblica.

3Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Definisce in particolare:

a. l’importo massimo delle singole poste;

b. la somma totale massima delle poste;

c. le probabilità minime di vincita;

d. il numero annuo massimo di scommesse sportive per organizzatore e per luogo d’organizzazione.

Art. 35 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di piccoli tornei di

giochi in denaro

1Il rilascio dell’autorizzazione per un piccolo torneo di giochi in denaro è subordinato alle seguenti condizioni supplementari:

a. il numero di giocatori è limitato; i giocatori si affrontano tra di loro;

b. l’importo puntato è modesto e proporzionato alla durata del torneo;

c. la somma delle vincite corrisponde alla somma degli importi puntati;

d. il gioco si svolge in un locale pubblico;

e. sono a disposizione le regole del gioco e le informazioni sulla protezione contro il gioco eccessivo.

2Dai giocatori può essere riscossa una tassa d’iscrizione.

3Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Definisce in particolare:

a. i piccoli tornei di giochi in denaro autorizzati;

b. la posta di partenza massima;

c. la somma totale massima delle poste di partenza;

d. il numero massimo di tornei per giorno e luogo d’organizzazione;