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Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 46 pagine
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3Le autorità cui compete il rilascio dell’autorizzazione trasmettono le loro decisioni in materia di autorizzazione all’autorità intercantonale d’esecuzione.
Art. 40 Diritto cantonale
Il diritto cantonale può prevedere disposizioni più severe rispetto a quanto previsto dal presente capitolo o vietare determinati giochi di piccola estensione.
Capitolo 5: Gestione dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione
Sezione 1: Disposizioni comuni
Art. 41 Piano di misure di sicurezza
1Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione approntano un piano di misure di sicurezza. In tale piano prevedono misure volte a garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi e a combattere la criminalità e il riciclaggio di denaro, tenendo conto dei potenziali rischi e delle caratteristiche del canale di distribuzione delle diverse offerte di gioco.
2Il piano di misure di sicurezza garantisce in particolare che:
a. le strutture organizzative e i processi di gestione nonché le pertinenti responsabilità siano documentati;
b. sia utilizzato un sistema di controllo che sorvegli e documenti le transazioni concernenti le poste e il pagamento delle vincite;
c. i processi di determinazione delle vincite funzionino correttamente;
d. l’accesso ai giochi sia vietato alle persone non autorizzate; e
e. la gestione dei giochi sia strutturata in modo tale da impedire atti illeciti.
3Il Consiglio federale precisa i requisiti del piano di misure di sicurezza.
Art. 42 Obbligo di comunicazione
Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione comunicano alla competente autorità d’esecuzione qualsiasi avvenimento importante che potrebbe pregiudicare la sicurezza e la trasparenza dei giochi.
Art. 43 Informazione dei giocatori
Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione mettono a disposizione dei giocatori le informazioni necessarie per partecipare ai giochi.