Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

– i giochi in denaro possono essere proposti in linea di principio anche online. In questo modo si tiene conto degli sviluppi tecnici e sociali che riguardano anche i giochi in denaro;

– le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza si suddividono in due categorie: i cosiddetti giochi di grande estensione e i cosiddetti giochi di piccola estensione. I giochi di grande estensione comprendono tutte le lotterie, le scommesse sportive e i giochi di destrezza esercitati in modo automatizzato, a livello intercantonale o online. Si tratta delle lotterie, delle scommesse sportive e dei giochi di destrezza con un potenziale di pericolo più elevato e per i quali, di conseguenza, il quadro normativo deve essere più severo. I giochi di piccola estensione comprendono le lotterie e le scommesse sportive restanti nonché i piccoli tornei di giochi in denaro (con poste e possibilità di vincita ridotte);

– i giochi da casinò sono definiti in negativo: si tratti di giochi che non sono né giochi di grande estensione né giochi di piccola estensione. Ne fanno pertanto parte in particolare i giochi da tavolo (roulette, black jack, poker ecc.), i giochi con apparecchi automatici (se non rientrano nei giochi di grande estensione) e i grandi tornei di giochi in denaro (con possibilità di poste e vincite consistenti). Questa classificazione elimina qualsiasi lacuna; se un gioco non è né un gioco di grande estensione né un gioco di piccola estensione, allora si tratta di un gioco da casinò. In questo modo si evitano anche sovrapposizioni con i giochi di grande o di piccola estensione, riducendo al minimo eventuali conflitti di competenza tra Confederazione e Cantoni;

– i tornei di giochi in denaro (come categoria dei giochi di piccola estensione) sono ammessi, a condizioni severe, anche al di fuori delle case da gioco. Si tratta anzitutto di tornei di poker con poste e possibilità di vincita ridotte. In questo modo si adempie la mozione 12.3001 della Commissione degli affari giuridici CN: Autorizzare i tornei di poker a chiare condizioni;

– il termine «lotterie» corrisponde ai criteri di cui all’articolo 106 capoverso 3 lettera a Cost. e rinuncia al criterio del piano prestabilito di cui all’articolo 1 LLS, che in passato ha causato nella pratica problemi di delimitazione;

– poiché il concetto di «scommesse professionalmente organizzate» di cui all’articolo 33 LLS è particolarmente difficile da distinguere da determinati giochi proposti anche dalle case da gioco, gli organizzatori di giochi di grande o di piccola estensione possono proporre soltanto scommesse sportive.

Obbligo di autorizzazione o di concessione per i giochi in denaro

L’esercizio di giochi in denaro è soggetto ad autorizzazione o a concessione, mentre quello dei giochi da casinò resta riservato alle case da gioco, che, come sinora, necessitano di una concessione rilasciata dalla Confederazione. Anche l’autorizzazione di giochi di grande e di piccola estensione riprende la normativa e la prassi vigente: i giochi di grande estensione necessitano dell’autorizzazione dell’autorità intercantonale d’esecuzione, mentre per i giochi di piccola estensione è sufficiente un’autorizzazione cantonale. Le autorità d’esecuzione devono vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge e lottare contro l’offerta illegale di giochi in denaro.