Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
I giochi di piccola estensione si caratterizzano infine per un rischio potenziale molto contenuto e conseguentemente devono essere accompagnati da poche misure;
– anche i Cantoni saranno tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di cura per le persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e per le persone loro vicine;
– la legge prevede infine di istituire una Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo (cfr. n. 1.2.6).
Protezione da altri rischi (in particolare truffa e riciclaggio di denaro)
Oltre al rischio di dipendenza patologica, i giochi in denaro presentano anche altri pericoli, in particolare la truffa e il riciclaggio di denaro. La legge sui giochi in denaro prevede disposizioni che garantiscono una gestione sicura e trasparente dei giochi nonché la lotta alla criminalità e al riciclaggio di denaro. Perno di tali disposizioni è l’obbligo delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione di approntare un piano di misure di sicurezza (nel diritto vigente «concezione di sicurezza») per l’intera offerta di giochi e di prevedere misure singole in funzione dei giochi.
Date queste premesse, l’avamprogetto comprende una serie di misure contro la manipolazione di competizioni sportive collegate a scommesse. Tali misure si basano sulla cooperazione tra organizzazioni sportive (federazioni e organizzatori di competizioni), organizzatori di scommesse sportive e autorità (in particolare le autorità responsabili del disciplinamento delle scommesse e le autorità giudiziarie).
Un primo pacchetto di misure riguarda le scommesse sportive e chi le organizza. Questi ultimi devono essere indipendenti dalle organizzazioni sportive e dagli atleti che prendono parte alle competizioni su cui propongono le scommesse. Inoltre devono disporre di un sistema di monitoraggio per scoprire e impedire scommesse sportive su competizioni truccate. Le scommesse possono essere proposte solamente su eventi sportivi per i quali non vi è un rischio elevato di manipolazioni. Infine, chi ha organizzato scommesse su una competizione per la quale vi è il sospetto di manipolazione ha l’obbligo di informarne le competenti autorità d’esecuzione.
Se per una competizione sportiva, che si svolge in Svizzera o per la quale sono offerte scommesse nel nostro Paese, vi è il sospetto di manipolazione, le organizzazioni con sede in Svizzera che partecipano alla competizione, la organizzano, la attuano o la sorvegliano, ne devono informare la competente autorità d’esecuzione.
Inoltre, l’avamprogetto conferisce alla competente autorità d’esecuzione i poteri di vigilanza necessari. Tale autorità può pertanto ingiungere a un organizzatore di sospendere una scommessa in caso di fondato sospetto di manipolazione dell’evento sportivo su cui si scommette.
Infine le manipolazioni dirette e indirette di competizioni sportive sono penalmente sanzionate. Le fattispecie sono configurate come reati di corruzione. Il criterio determinante è dunque la manipolazione di gare sportive, il che riafferma la centralità di competizioni corrette.