Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
2.5 Capitolo 5: Gestione dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione
Il presente capitolo disciplina i requisiti per l’esercizio dei giochi da casinò e dei giochi di grande estensione. Laddove possibile, le disposizioni generali per i due tipi di giochi sono identiche (sezione 1). I requisiti specifici per ciascun settore sono disciplinati in due sezioni separate (sezioni 2 e 3). L’ultima sezione riguarda la lotta al riciclaggio di denaro.
Sezione 1 Disposizioni comuni
Art. 41 Piano di misure di sicurezza
Il capoverso 1 riprende in sostanza l’articolo 14 capoverso 1 LCG. Il piano di misure di sicurezza deve tenere conto del pericolo potenziale e del canale di distribuzione dei giochi in denaro in questione. Pertanto, i vari piani differiranno a seconda del gioco in oggetto. Non è neppure escluso che un organizzatore debba prevedere più piani di misure di sicurezza per lo stesso gioco in particolare se propone giochi in denaro sia attraverso i canali tradizionali sia online. Il capoverso 2 prevede un elenco non esaustivo dei requisiti principali che devono soddisfare tutti i piani di misure di sicurezza.
Per i giochi online è particolarmente importante l’utilizzazione di un sistema di controllo che permetta di sorvegliare e documentare le poste e il pagamento delle vincite. Misure di questo tipo sono già applicate dagli organizzatori di giochi di grande estensione ai giochi proposti online. Le poste possono ad esempio essere giocate soltanto mediante un conto d’utente individuale. Inoltre, gli organizzatori di giochi di grande estensione usufruiscono di un sistema di monitoraggio per lottare contro le manipolazioni di competizioni sportive (se non hanno un sistema proprio possono aderire a uno o più sistemi quali l’ELMS Monitoring System, l'Early Warning System della FIFA o Sportradar).
Gli organizzatori devono prevedere misure adeguate per garantire che le procedure di determinazione delle vincite funzionino in maniera irreprensibile.
Eventuali apparecchi e mezzi ausiliari devono essere certificati (se una certificazione è opportuna e possibile) o testati e protetti contro le manipolazioni. Il loro funzionamento deve inoltre essere controllato a scadenze regolari.
Il piano di misure di sicurezza deve essere tale da garantire che le persone escluse dal gioco o oggetto di un divieto di gioco non possano accedere ai giochi (cfr. art. 51 e 77) e da escludere atti illeciti. Per le case da gioco questo requisito si traduce nell’obbligo di istituire una videosorveglianza e di controllare gli accessi e gli ingressi.
Il piano di misure di sicurezza è una condizione per il rilascio della concessione alle case da gioco (art. 8 cpv. 1 lett. a n. 2) e dell’autorizzazione d’organizzatore (art. 21 cpv. 1 lett. h). Le autorità di vigilanza devono tuttavia controllare che l’organizzatore garantisca l’attuazione del piano durante l’intero esercizio dei giochi. A tal fine, l’avamprogetto prevede che gli organizzatori presentino annualmente all’autorità d’esecuzione un rapporto sull’attuazione del piano di misure di sicurezza (art. 46 cpv. 2).
Secondo il capoverso 3 spetta al Consiglio federale precisare i requisiti del piano di misure di sicurezza.
Art. 42 Obbligo d’informazione
Gli organizzatori comunicano all’autorità competente tutti gli avvenimenti importanti che potrebbero pregiudicare la sicurezza e la trasparenza dei giochi.