Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
federale dovrà inoltre rispettare lo scopo della legge secondo cui i proventi dei giochi in denaro vanno destinati all’AVS e all’AI e a scopi d’utilità pubblica.
Il Consiglio federale definisce anche il numero massimo di tornei per giorno e luogo (lett. d). Non si possono organizzare più di due tornei per giorno e luogo. La frequenza dei giochi va limitata in misura nettamente minore rispetto ai giochi di piccola estensione organizzati a scopi d’utilità pubblica. Infatti, nei tornei di giochi in denaro l’importo massimo delle vincite fissato dal Consiglio federale dovrebbe essere nettamente inferiore a quello delle piccole lotterie o delle scommesse sportive locali. Il Collegio esecutivo definisce anche il numero minimo di partecipanti (lett. e), il che garantisce il carattere di torneo e la trasparenza. Occorre prevedere un minimo di dieci partecipanti.
Infine il Consiglio federale determina la durata minima dei tornei (lett. f). Gli organizzatori possono essere tenuti a stabilire le regole del gioco in modo tale che i tornei che propongono durino in media almeno tre ore e comunque non meno di un’ora.
Art. 36 Domanda
L’articolo 36 disciplina la domanda d’autorizzazione, le informazioni necessarie e il rinnovo dell’autorizzazione. Per ogni domanda possono essere autorizzati soltanto eventi che si svolgono nello stesso luogo in un periodo di sei mesi.
Art. 37 Presentazione di un rapporto e dei conti
Gli obblighi di presentare un rapporto e i conti servono a garantire una gestione sicura e trasparente dei giochi. Il capoverso 1 sancisce l’obbligo degli organizzatori di piccole lotterie e di scommesse sportive locali di presentare un rapporto. Il capoverso 2 stabilisce gli obblighi degli organizzatori di piccoli tornei di giochi in denaro di presentare i conti e redigere un rapporto. Per gli organizzatori che organizzano regolarmente tornei di giochi in denaro, i requisiti relativi all’obbligo di documentazione e di presentazione dei conti sono più severi.
Art. 38 Durata di validità, modifica, cedibilità e revoca
La durata di validità, la modifica, la cedibilità e la revoca delle autorizzazioni sono rette per analogia dalle pertinenti disposizioni sui giochi di grande estensione (art. 28-30).
Art. 39 Vigilanza
L’articolo 39 disciplina in minima parte i compiti e le competenze delle autorità cantonali d’esecuzione. Spetta ai Cantoni emanare ulteriori disposizioni.
Art. 40 Diritto cantonale
Il diritto cantonale può prescrivere disposizioni più severe rispetto a quanto previsto dal capitolo 4 o vietare del tutto determinati giochi di piccola estensione. Tuttavia i Cantoni non possono allentare le disposizioni del capitolo 4.