Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Consiglio federale può tuttavia derogare alle disposizioni del CO sulla contabilità commerciale e sulla presentazione dei conti, se le particolarità del settore dei giochi in denaro lo esigono. Basandosi sul diritto vigente, può inoltre richiedere che i conti siano presentati conformemente a una delle norme contabili riconosciute di cui agli articoli 962 e 962a CO e all’ordinanza del 21 novembre 201258 sulle norme contabili riconosciute (ONCR). Può anche prevedere di applicare norme contabili diverse per il settore dei giochi di grande estensione e per quello delle case da gioco. I conti annuali devono d’altronde essere verificati da un ufficio di revisione indipendente. Vista la complessità della situazione degli organizzatori di giochi di grande estensione e delle case da gioco, i requisiti per gli uffici di revisione e per la revisione devono essere severi. Per questa ragione l’avamprogetto prevede di applicare le regole della revisione ordinaria, a prescindere dal fatto che gli organizzatori raggiungano i valori soglia di cui all’articolo 727 CO. Agli organizzatori di giochi di destrezza che non raggiungono tali valori deve tuttavia essere lasciata la possibilità di chiedere una revisione limitata ai sensi dell’articolo 727a CO. Essi non possono però sottrarsi in alcun caso al controllo dei loro conti annuali. L’ufficio di revisione deve presentare il rapporto di revisione all’autorità di vigilanza. Quest’ultima può definire i requisiti minimi che deve soddisfare il rapporto.
Per quanto riguarda l’obbligo di denuncia, l’articolo 49 va oltre quanto previsto dall’articolo 728 CO. Esso riprende l’articolo 39 LCG, che obbliga l’ufficio di revisione a informare la competente autorità d’esecuzione o l’autorità cantonale di perseguimento penale se, nell’esercizio della sua attività, constata delle irregolarità. Secondo il CO, invece, l’obbligo di denuncia da parte del revisore vige soltanto nei confronti del consiglio d’amministrazione.
Art. 50 Trattamento dei dati
Le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione sottostanno alla legge sulla protezione dei dati. L’articolo 50 autorizza gli organizzatori di giochi di grande estensione e le case da gioco a trattare dati personali, anche con l’estero, al fine di proteggere i giocatori dal gioco eccessivo e di lottare efficacemente contro gli altri pericoli inerenti ai giochi in denaro, quali il riciclaggio di denaro e la truffa. L’espressione «dati degni di particolare protezione» va intesa ai sensi dell’articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 199259 sulla protezione dei dati (LPD) e nella fattispecie comprende soprattutto i dati relativi allo stato di salute dei giocatori (gioco d’azzardo patologico). Ai fini di una maggiore efficacia, i dati raccolti per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo potranno anche essere utilizzati – purché siano rilevanti – nella lotta agli altri pericoli inerenti ai giochi in denaro, in particolare per contrastare il riciclaggio di denaro, e viceversa. Nei limiti previsti dalla legislazione sulla protezione dei dati, gli organizzatori di giochi di grande estensione e le case da gioco possono inoltre scambiare informazioni con altri organizzatori con sede in Svizzera o all’estero. L’interesse pubblico a proteggere i cittadini dal gioco eccessivo giustifica una lesione della personalità ai sensi dell’articolo 13 LPD. Una migliore collaborazione con gli organizzatori stranieri appare d’altronde indispensabile se s’intende migliorare la lotta al gioco eccessivo, poiché costituisce uno strumento importante per evitare che i giocatori esclusi dal gioco si rechino a giocare in un altro Paese. Ovviamente l’avamprogetto di legge non può prevedere la reciprocità dello scambio d’informazioni per gli
58 RS 221.432
59 RS 235.1