Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 48Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 43 Informazione dei giocatori

Oltre all’obbligo di informare le autorità, gli organizzatori devono fornire ai giocatori le informazioni necessarie per partecipare al gioco, quali le regole del gioco o le possibilità di posta e di vincita. Tali informazioni devono essere facilmente accessibili e disponibili sul posto, per scritto o online.

Art. 44 Poste e vincite dei giocatori non ammessi

Il diritto vigente non stabilisce come procedere con le poste e le vincite dei giocatori al di sotto dell’età minima richiesta o che sono oggetto di una misura di esclusione (art. 77) o di un divieto di gioco (art. 51). Il presente articolo permette di colmare tale lacuna. Secondo il capoverso 1 i giocatori non hanno alcun diritto al rimborso delle loro poste, che restano pertanto alla casa da gioco o all’organizzatore di giochi di grande estensione.

Neppure le vincite realizzate sono versate ai giocatori, bensì sono messe da parte dalle case da gioco e poi versate alla CFCG al fine di essere destinate integralmente all’AVS e all’AI. Le vincite nei giochi di grande estensione sono trattenute dagli organizzatori e versate ai Cantoni, che le utilizzano per scopi d’utilità pubblica.

Sia le poste dei suddetti giocatori che le vincite destinate all’AVS e all’AI sono computate nel prodotto lordo dei giochi.

Art. 45 Contratti con terzi

In linea di massima, gli organizzatori di giochi di grande estensione o le case da gioco non possono concludere contratti con terzi che prevedano per la parte contraente prestazioni legate alla cifra d’affari o ai proventi dell’esercizio del gioco. La disposizione intende garantire l’indipendenza degli organizzatori nei confronti di terzi e la loro sopravvivenza finanziaria. Tuttavia la fornitura di certi giochi, in particolare nel settore dei giochi online, si fonda spesso su un sistema di remunerazione in funzione della cifra d’affari. L’avamprogetto prevede pertanto la possibilità di derogare al principio summenzionato, purché la remunerazione sia ragionevole, ossia quando vi è un equo rapporto tra la percentuale del prodotto lordo richiesta e il lavoro prestato dal fornitore delle licenze. Alle stesse condizioni sono possibili deroghe anche per i contratti conclusi tra gli organizzatori di giochi di grande estensione e i distributori di questi giochi.

Art. 46 Rapporti

Ogni anno gli organizzatori di giochi di grande estensione e le case da gioco devono presentare un rapporto di gestione alla competente autorità d’esecuzione. Come indicato nel commento all’articolo 41, essi sono inoltre tenuti a rendere conto del modo in cui mettono in atto il loro piano di misure di sicurezza.

Art. 47, 48, 49 Presentazione dei conti, ufficio di revisione, obbligo di denuncia

L’avamprogetto prevede che gli organizzatori di giochi di grande estensione e le case da gioco applichino le disposizioni del CO in materia di contabilità commerciale e presentazione dei conti. L’applicazione di tali disposizioni intende garantire in particolare la determinazione corretta e trasparente degli importi da destinare all’AVS e all’AI o a scopi d’utilità pubblica. Il