Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 35 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di piccoli tornei di giochi in

denaro

L’articolo 35 fissa le condizioni per l’autorizzazione di piccoli tornei di giochi in denaro. Non si applica ai tornei di giochi in denaro nelle case da gioco, a prescindere dalle loro dimensioni. Attualmente i piccoli tornei di giochi in denaro più diffusi sono i tornei di poker. Non si può tuttavia escludere che in futuro nasca l’esigenza di giocare altri giochi in denaro in forma di torneo e al di fuori delle case da gioco. La disposizione tiene conto di questa eventualità, in quanto usa l’espressione «tornei di giochi in denaro». Ricordiamo che non rientrano nel campo d’applicazione della legge sui giochi in denaro, e quindi nemmeno della presente disposizione, i giochi di destrezza che non si esercitano in modo automatizzato, a livello intercantonale o online, anche se giocati in forma di torneo. Secondo la classificazione odierna, rientrano in tale categoria la maggior parte dei tornei di «Jass». Lo stesso vale per i giochi che si svolgono in ambito privato. I giochi di destrezza che si esercitano in modo automatizzato, a livello intercantonale o online sono invece considerati giochi di grande estensione.

Secondo il capoverso 1 lettera a in un piccolo torneo di giochi in denaro può affrontarsi soltanto un numero limitato di giocatori. «Affrontarsi tra di loro» significa che i giocatori giocano gli uni contro gli altri per vincere una somma in denaro o un altro vantaggio pecuniario. Non giocano contro l’organizzatore, che non partecipa al gioco. Il denaro investito dai giocatori deve limitarsi all’importo puntato. Inoltre, quest’ultimo deve essere modesto e proporzionato alla durata del torneo (cpv. 1 lett. b). I giocatori si affrontano per vincere la somma degli importi puntati e ai giocatori va versato il 100 per cento di tale somma (cpv. 1 lett. c). Infine, i tornei di giochi in denaro possono essere organizzati soltanto in luoghi accessibili al pubblico e mettendo a disposizione le regole del gioco e le informazioni volte a proteggere i giocatori dal gioco eccessivo. (cpv. 1 lett. d ed e).

Secondo il capoverso 2 si può riscuotere una tassa d’iscrizione che va all’organizzatore stesso e non è messa in palio nel torneo. Detta tassa va separata chiaramente dall'importo puntato.

Per garantire che i tornei di giochi in denaro costituiscano effettivamente solo un pericolo potenziale modesto (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b), il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Il capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo di tali condizioni. Va osservato che queste condizioni supplementari sono in un rapporto di interdipendenza, il che vale anche per le condizioni supplementari per l’autorizzazione delle piccole lotterie e delle scommesse sportive locali (cfr. art. 33 cpv. 3 e art. 34 cpv. 3). La combinazione delle condizioni concrete è indice del pericolo potenziale del gioco.

Il Consiglio federale stabilisce innanzitutto i giochi ammessi nell’ambito di piccoli tornei di giochi in denaro al di fuori delle case da gioco (lett. a). Nei tornei di giochi in denaro i giocatori si affrontano esclusivamente tra di loro, come avviene ad esempio in un torneo di poker della variante «Texas Hold’Em». Non saranno invece autorizzati i giochi in cui una lotteria tradizionale o un gioco da casinò sono trasformati in un torneo di gioco in denaro.

Il Consiglio federale definisce altresì l’importo massimo puntato, che deve essere proporzionato alla durata del torneo (lett. b), e la somma totale massima degli importi puntati (lett. c). L’ammontare degli importi puntati e delle tasse d’iscrizione determina se i tornei di giochi in denaro possono essere organizzati a scopi commerciali e quindi entrare, a seconda dei casi, in concorrenza con le case da gioco. Il Consiglio federale deve fissare le condizioni generali in modo tale che si possano organizzare soltanto tornei di giochi in denaro a carattere di evento che non costituiscano una concorrenza seria per le case da gioco. I locali per tornei che si finanziano organizzando tornei ogni sera non sono ammessi. Il Consiglio