Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

organizzatori con sede all’estero. In assenza di accordi bilaterali, soltanto il diritto interno degli Stati interessati può prevedere siffatte disposizioni.

Sezione 2 Gestione dei giochi da casinò

L’avamprogetto riprende le disposizioni del diritto vigente sulle autorizzazioni e sulle limitazioni della partecipazione (art. 52 e 53). Lo stesso vale per le regole concernenti i gettoni e le fiches nonché le poste massime (art. 55 e 56). Le disposizioni riguardanti l’esclusione dal gioco, la pubblicità, i prestiti e gli anticipi sono inserite nel capitolo concernente la protezione sociale. Di conseguenza meritano di essere commentate soltanto le seguenti modifiche.

Art. 51 Divieto di gioco

Il capoverso 1, che riguarda il divieto di gioco in tutte le case da gioco, è leggermente modificato rispetto al diritto in vigore. Lo scopo principale di questa disposizione è evitare che le persone vicine alla gestione dei giochi beneficino di vantaggi ingiustificati. Le categorie di persone soggette a un divieto di gioco sono quindi determinate in funzione del rischio che rappresentano. In tale contesto il diritto vigente prevede che anche i membri degli organi di aziende che producono o commercializzano apparecchiature per il gioco sottostiano a un divieto di gioco. Visto lo scopo summenzionato, appare tuttavia sproporzionato vietare il gioco anche agli impiegati dell’ufficio di revisione di tali aziende. Sottostanno pertanto al divieto di gioco soltanto i membri del consiglio d’amministrazione e della direzione di imprese che producono o commercializzano installazioni di gioco. Per contro, gli impiegati dell’ufficio di revisione incaricati della revisione di una casa da gioco sottostanno a un divieto di gioco. Per questi ultimi, sarebbe tuttavia sproporzionato estendere il divieto di gioco a tutti i casinò, ragion per cui sottostanno a un divieto di gioco soltanto nelle case da gioco con cui sono in relazione (art. 51 cpv. 2 lett. c). Infine, anche se non sono menzionati espressamente, i membri della direzione delle case da gioco sono considerati impiegati che partecipano alla gestione dei giochi ai sensi dell’articolo 51 capoverso 1 lettera b, il che giustifica il divieto nei loro confronti. Queste regole sono applicabili anche ai giochi da casinò online (cfr. anche il commento all’art. 58)

Art. 54 Identificazione dei giocatori

I giocatori devono essere identificati prima che inizino a giocare. Le case da gioco continueranno ad accertare l’identità all’ingresso, chiedendo un documento d’identità ufficiale. L’obbligo di identificare i giocatori vale anche per i giochi online. In questo caso l’accesso ai giochi è consentito solo dopo l’apertura di un conto utente (che si fonda su un’autodichiarazione; cfr. art. 66). I dettagli dell’identificazione dei giocatori dovranno essere disciplinati in un’ordinanza.

Art. 55 Contromarche

Questa disposizione contempla anche i gettoni e le fiches virtuali.