Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 44Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 33 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di piccole lotterie

L’articolo 33 disciplina le condizioni per l’autorizzazione di piccole lotterie. Le piccole lotterie, di cui fanno parte anche le tombole ai sensi dell’articolo 2 LLS, devono innanzitutto basarsi su una ripartizione delle vincite definita in precedenza (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce che l’utile netto va destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica e che le spese d’esercizio devono essere in un rapporto adeguato con i fondi destinati a scopi d’utilità pubblica.

Per garantire che le piccole lotterie presentino effettivamente solo un esiguo pericolo potenziale (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b), il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Il capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo di tali condizioni: il Consiglio federale definisce l’importo massimo delle singole poste (lett. a) e la loro somma totale massima (lett. b). Per «somma totale massima delle poste» s’intende l’importo totale dei biglietti di lotteria in vendita, che non dovrebbe superare circa 100 000 franchi. Inoltre, il Consiglio federale fissa le probabilità minime di vincita (lett. c). Il valore delle vincite dovrebbe ammontare almeno al 50 per cento della somma delle poste e almeno un biglietto su dieci dovrebbe permettere una vincita. Infine, il Consiglio federale stabilisce il numero annuo massimo di lotterie per organizzatore (lett. d). Ciascun organizzatore non dovrebbe organizzare più di due lotterie all’anno.

Art. 34 Condizioni supplementari per l’autorizzazione di scommesse sportive locali

L’articolo 34 fissa le condizioni per l’autorizzazione delle scommesse sportive locali. Secondo il capoverso 1 queste devono essere organizzate secondo il sistema a totalizzatore e possono essere proposte e organizzate soltanto nel luogo in cui si svolge l’evento sportivo a cui si riferiscono. Il luogo dell’evento va inteso in senso stretto. Le scommesse sportive locali possono essere offerte soltanto nell’area dove si svolge l’evento sportivo. In tal senso un «luogo» è costituito ad esempio da un ippodromo. Alla stregua delle piccole lotterie, l’utile netto realizzato con le scommesse sportive deve essere destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica. Le spese di esercizio devono essere in un rapporto adeguato con i fondi destinati a scopi d’utilità pubblica (cpv. 2).

Per garantire che le scommesse sportive locali rappresentino effettivamente soltanto un pericolo modesto (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. b), il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni per l’autorizzazione. Il capoverso 3 contiene un elenco non esaustivo di tali condizioni: il Consiglio federale definisce l’importo massimo delle singole poste (lett. a) e la loro somma totale massima (lett. b). La somma totale delle poste di tutti i giocatori per giorno di competizione in un determinato luogo non dovrebbe superare l’importo di 200 000 franchi. Tale importo, relativamente alto rispetto all’importo totale dei biglietti di lotteria in vendita, pari a 100 000 franchi, è giustificato dalle quote di vincita versate. In Svizzera, le scommesse locali più diffuse sono quelle sui cavalli, per le quali vengono versate quote di vincita pari al 70-80 per cento, mentre per le piccole lotterie tale quota è di regola del 50 per cento o poco più. Inoltre, il Consiglio federale fissa le probabilità minime di vincita (lett. c). Il valore dovrebbe equivalere almeno al 50 per cento delle somme scommesse. Infine, il Consiglio federale deve stabilire il numero annuo massimo di scommesse proposte per organizzatore e per luogo (lett. d). Per luogo e organizzatore dovrebbero essere ammessi al massimo dieci giorni di scommesse sportive all’anno. Per giorno sono in linea di massima ammesse scommesse per un massimo di dieci competizioni sportive che si svolgono nello stesso luogo.