Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 60Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
gioco, la visualizzazione della durata di gioco e l’assenza di possibilità di giocare seduti o consumando una bibita o anche il fatto di non accettare carte di credito per il pagamento e di non versare le vincite importanti, ad esempio a partire da 1000 franchi, nel punto vendita, bensì in modo centralizzato e quindi ritardato.
Art. 77 Esclusione dal gioco
L’articolo 77 disciplina l’esclusione dal gioco e si fonda sul disciplinamento vigente dell’articolo 22 LCG, estendendolo, per motivi di coerenza, anche ai giochi di grande estensione che presentano un elevato pericolo potenziale. Secondo il disposto le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione online devono escludere dal gioco le persone di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che sono indebitate, non sono in grado di far fronte ai loro obblighi finanziari o puntano poste del tutto sproporzionate rispetto al loro reddito o al loro patrimonio (cpv. 1). In futuro dovranno inoltre escludere dal gioco i giocatori di cui sanno o devono presumere, in base alle proprie constatazioni o a informazioni di terzi, che sono dipendenti dal gioco (cpv. 2).
La formulazione «sanno o devono presumere» va interpretata nel contesto delle misure di individuazione precoce. Nel settore delle case da gioco va applicato il disciplinamento vigente in merito al quale esistono già decisioni del Tribunale amministrativo federale e del Tribunale federale (p. es. sentenza TAF B-4830/2011 del 26 giu. 2013 e sentenza TF 2C_949/2010 del 18 mag. 2011). Nel settore dei giochi in denaro online, un giocatore va escluso se, nell’ambito dell’individuazione precoce, si contraddistingue per le poste nonché la durata e la frequenza di gioco e se, nel successivo contatto con lo stesso, vi sono indizi fondati che rientri in uno dei casi di cui ai capoversi 1 e 2. Se un giocatore è individuato nel settore dei giochi di grande estensione distribuiti nei punti vendita pubblici (p. es. commercio al dettaglio o ristorazione), l’organizzatore deve tentare di contattarlo. Se nell’ambito di questo contatto vi sono indizi fondati che il giocatore rientri in uno dei casi di cui ai capoversi 1 e 2, va escluso dal gioco.
L’interpretazione del termine «dipendente dal gioco» si basa sullo stato attuale della ricerca scientifica. Le esigenze poste all’obbligo degli organizzatori di individuare la dipendenza di un giocatore devono essere modeste. Gli organizzatori devono pronunciare l’esclusione dal gioco soltanto se, in base alla comunicazione di un servizio specializzato o di un servizio sociale, devono sapere o presumere che la persona in questione è dipendente dal gioco.
Il capoverso 3 disciplina l’estensione dell’esclusione dal gioco ai giochi di grande estensione che non sono proposti online. L’esclusione va estesa ad altri giochi di grande estensione se opportuna in considerazione del pericolo potenziale (elevato) che presentano. La decisione spetta all’autorità intercantonale d’esecuzione nell’ambito del rilascio dell’autorizzazione del gioco.
Il capoverso 4 chiarisce che l’esclusione dal gioco si applica ai giochi da casinò, ai giochi di grande estensione online e ai giochi di grande estensione a cui l’autorità intercantonale d’esecuzione ha esteso l’esclusione conformemente al capoverso 3. La pronuncia di un’esclusione dal gioco costituisce sempre un atto di diritto privato che comporta un divieto di gioco ai sensi dell’articolo 51 per i giochi da casinò. L’esclusione dal gioco ha senso soltanto se può essere effettivamente imposta. Occorrerà pertanto definire in un’ordinanza i requisiti posti all’attuabilità dell’esclusione dal gioco. Come succede oggi, alle persone oggetto di un’esclusione sarà vietato l’accesso alle case da gioco mediante un controllo dell’identità all’entrata. Anche nel caso dei giochi proposti online, alle persone escluse dal gioco l’accesso dovrà essere vietato mediante il controllo dell’identità. Per attuare