Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 84 Composizione e nomina

La Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo è composta di 12 membri. Si tratta di specialisti provvisti delle necessarie competenze e conoscenze professionali e personali nei settori della prevenzione del gioco eccessivo e della cura delle persone che ne soffrono. Devono beneficiare della maggiore indipendenza possibile, ma non va escluso in partenza che un membro possa essere legato a un’organizzazione di prevenzione che riceve fondi pubblici. Possono far parte della commissione anche esperti internazionali. I membri sono nominati dal Consiglio federale, la metà tsu proposta dei Cantoni. Anche qui si tiene conto del fatto che la commissione fornisce consulenza anche alle autorità d’esecuzione cantonali. I membri sono in carica quattro anni e possono essere rieletti due volte al massimo.

Art. 85 Compiti

La Commissione deve fornire consulenza nei settori della prevenzione, dell’individuazione precoce e della cura del gioco eccessivo alle autorità d’esecuzione della legge, alle autorità sanitarie federali e cantonali come pure agli organizzatori di giochi in denaro. Nei suddetti settori deve inoltre elaborare raccomandazioni e osservare nonché analizzare gli sviluppi nazionali e internazionali. Infine, deve presentare al Consiglio federale e ai Cantoni un rapporto annuale d’attività e pubblicarlo.

Art. 86 Organizzazione e funzionamento

La Commissione deve adempiere i suoi compiti in piena indipendenza. Sotto il profilo amministrativo è aggregata al DFGP. Disciplina la propria organizzazione e il proprio funzionamento in un regolamento interno. Entro i limiti del suo preventivo, può far capo a specialisti.

Art. 87 Costi

I costi della Commissione sono suddivisi a metà tra la Confederazione e i Cantoni. Questa suddivisione corrisponde alla gamma dei compiti della Commissione, che offre consulenza sia alle autorità d’esecuzione della Confederazione che a quelle dei Cantoni.

2.7 Capitolo 7: Limitazione dell’accesso alle offerte di gioco online non autorizzate in Svizzera

Gli obiettivi della nuova legge si possono raggiungere soltanto lottando in modo efficace contro le offerte di gioco illegali. È infatti inutile imporre requisiti elevati alle offerte legali, se i giocatori possono accedere senza difficoltà a offerte illegali soggette a meno limitazioni e che quindi sembrano, almeno a prima vista, più interessanti. Attualmente una parte notevole del gioco illegale in Svizzera si svolge su siti Internet messi in rete e gestiti dall’estero. Poiché gli offerenti di questi giochi hanno spesso sede in Paesi in cui tali giochi sono legali (p. es. Gibilterra, Malta, Antigua e Barbuda), l’applicazione del diritto penale svizzero si trova immediatamente di fronte a ostacoli sia giuridici che pratici. L’assistenza giudiziaria è a volte lenta e difficile o impossibile a causa della condizione della doppia punibilità. Inoltre, gli operatori di tali siti Internet sono difficili da individuare e il principio della territorialità nel diritto