Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

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Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

rapporto a conoscenza della Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo.

Sezione 3: Misure obbligatorie per i Cantoni

Le sezioni 1 e 2 del presente capitolo hanno come oggetto le misure che gli organizzatori devono adottare per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo. La sezione 3 dell’avamprogetto disciplina il secondo tipo di tali misure. Si tratta delle misure che devono prevedere i Cantoni. Secondo l’articolo 82 questi sono tenuti ad adottare misure per prevenire il gioco eccessivo e a offrire possibilità di consulenza e di terapia per le persone a rischio di dipendenza o dipendenti dal gioco e per le persone loro vicine (cpv. 1). I Cantoni collaborano con le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione (cpv. 2). Ciò vale soprattutto per l’individuazione precoce dei giocatori a rischio o problematici. Le misure di prevenzione tese a proteggere i giocatori dal gioco eccessivo sono efficaci soltanto se si integrano a vicenda e se coordinate. Per finanziare queste misure cantonali, Swisslos e la Loterie Romande devono attualmente versare ai Cantoni lo 0,5 per cento del prodotto lordo dei giochi realizzato sul rispettivo territorio cantonale (art. 18 Convenzione intercantonale). La Conferenza dei direttori cantonali competenti in materia di lotterie non contesta in alcun modo questa tassa destinata alla prevenzione della dipendenza. L’avamprogetto non prevede di estendere questa tassa alle case da gioco (cfr. n. 5).

Sezione 4: Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo

Oltre agli obblighi degli organizzatori di giochi in denaro (1° pilastro) e dei Cantoni (2° pilastro), l’avamprogetto prevede un terzo pilastro di misure per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo: l’istituzione di una commissione consultiva. La commissione è volta a rafforzare e a dare maggiore risalto alla protezione dei giocatori dal gioco eccessivo. Inoltre deve promuovere lo scambio di opinioni tra gli specialisti svizzeri ed esteri. Infine, questi specialisti devono fornire consulenza nel settore della prevenzione del gioco eccessivo alle autorità di esecuzione della presente legge, agli organizzatori di giochi in denaro e alle autorità sanitarie della Confederazione e dei Cantoni.

La Commissione consultiva per la prevenzione del gioco eccessivo è una commissione extraparlamentare con funzione consultiva (commissione amministrativa). Di conseguenza a essa si applicano le disposizioni degli articoli 57a e segg. della legge del 21 marzo 199760 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) e degli articoli 8a e segg. dell’ordinanza del 25 novembre 199861 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA). Il presente avamprogetto prevede tuttavia alcune deroghe a dette disposizioni dovute alla ripartizione dei compiti d’esecuzione tra la Confederazione e i Cantoni nel settore dei giochi in denaro.

Art. 83 Istituzione

La commissione è istituita dal Consiglio federale. Poiché, oltre che alle autorità d’esecuzione federali, deve fornire consulenza anche a quelle cantonali, la Commissione è istituita d’intesa con i Cantoni.

60 RS 172.010

61 RS 172.010.1