Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 61Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
l’esclusione dai giochi di grande estensione distribuiti nei punti vendita (p. es. commercio al dettaglio e ristorazione) sono ipotizzabili due soluzioni. Anche in questo caso l’esclusione dal gioco potrebbe essere attuata vietando l’accesso. I giocatori dovrebbero tuttavia essere identificati al momento in cui vogliono accedere al gioco, il che è difficilmente praticabile nei punti di vendita e richiederebbe oneri sproporzionati. È pertanto più realistico imporre l’esclusione dal gioco soltanto al momento del versamento della vincita. A tal fine si può prescrivere che a partire da un determinato importo, ad esempio 1000 franchi, le vincite possano essere versate soltanto dall’organizzatore del gioco e a condizione che la persona in questione non sia oggetto di un’esclusione dal gioco. Le vincite a partire da un determinato importo non possono pertanto mai essere versate dal personale addetto alla vendita (p. es. all’edicola o in un locale di ristorazione). Questa soluzione è più praticabile rispetto alla prima.
Gli organizzatori di giochi di grande estensione e le case da gioco possono pronunciare l’esclusione dal gioco anche su richiesta del giocatore stesso (cpv. 5).
L’esclusione dal gioco deve essere comunicata e motivata per scritto all’interessato (cpv. 6).
Art. 78 Revoca dell’esclusione dal gioco
L’esclusione dal gioco va revocata su domanda dell’interessato, se viene meno il motivo che l’ha determinata. La domanda deve essere presentata all’organizzatore che ha pronunciato l’esclusione. Alla procedura di revoca deve partecipare uno specialista o un servizio specializzato riconosciuto a livello cantonale. Visto il carattere privato del contratto di gioco, il ricorso contro la decisione di un organizzatore di pronunciare l’esclusione dal gioco di una persona o contro la decisione di non revocare l’esclusione va presentato in sede civile.
Art. 79 Registro
Per eseguire l’esclusione da gioco è necessario tenere un registro dei giocatori oggetto della misura. Il capoverso 1 stabilisce che tutti gli organizzatori di giochi in denaro che pronunciano esclusioni dal gioco devono tenere un registro delle persone escluse e comunicarsi reciprocamente i dati. Gli organizzatori sono liberi di tenere un registro comune (cpv. 2). In tal caso hanno accesso al registro (comune) gli organizzatori che partecipano alla sua tenuta. Gli organizzatori devono iscrivere nel registro informazioni sull’identità della persona esclusa dal gioco nonché sul tipo e sui motivi di esclusione (cpv. 3). Devono rispettare le disposizioni della LPD.
Art. 80 Formazione e formazione continua
Secondo l’articolo 80, le persone responsabili del piano di misure sociali e il personale delle case da gioco e degli organizzatori di giochi di grande estensione al quale è affidata la gestione o la sorveglianza dei giochi devono seguire una formazione di base nonché corsi di formazione continua e approfondimento annuali.
Art. 81 Rapporto
L’articolo 81 stabilisce che le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono presentare alla competente autorità d’esecuzione un rapporto annuale sull’efficacia delle misure adottate per proteggere i giocatori dal gioco eccessivo. Devono inoltre portare il