Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 59Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Art. 75 Individuazione precoce

In quanto il pericolo potenziale e le caratteristiche del canale di distribuzione del singolo gioco lo rendano opportuno, le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione stabiliscono criteri di individuazione precoce dei giocatori a rischio di dipendenza e adottano le misure appropriate (cpv. 1). Anche i criteri dell’individuazione precoce si fondano sul pericolo potenziale rappresentato dal singolo gioco e sulle caratteristiche del canale di distribuzione: nel caso dei giochi online si possono osservare e valutare con un onere ragionevole elementi comportamentali quali la durata di gioco, le perdite nette o la frequenza di gioco. Per questo canale di distribuzione, la valutazione di detti elementi può essere utilizzata quale criterio per l’individuazione precoce. Per i punti vendita pubblici (ristorazione, commercio al dettaglio), l’applicazione dei criteri dell’individuazione precoce è limitata da motivi pratici. Per le case da gioco si continuerà ad applicare il disciplinamento vigente, secondo cui sono le case da gioco stesse a fissare i criteri. Un rilevamento minuzioso del comportamento individuale di gioco nonché delle poste e della durata di gioco, come pure della loro evoluzione, sarebbe sproporzionato. È pertanto opportuno osservare singoli elementi quali modifiche nel comportamento o reazioni disperate, un comportamento fuori dalla norma, una lunga permanenza, un’alta frequenza e poste elevate.

Le misure da adottare devono esser di natura graduale. Per i giochi online o per i giochi proposti nelle case da gioco ciò significa che, in una prima tappa, le persone che mostrano un comportamento di gioco fuori dalla norma ne sono informate. Se questa misura non dovesse mostrare alcun effetto e la persona continuasse a giocare in modo strano, la si può contattare. Questo contatto potrebbe servire a tematizzare il suo comportamento di gioco, al fine di sensibilizzarla e ottenere più informazioni sulla persona stessa, sul suo rapporto con i giochi in denaro e sul suo contesto. Se opportuno, si può inoltre tentare di concordare con la persona una serie di misure di autocontrollo. Anche nel settore dei giochi online, l’esclusione del giocatore dal gioco dovrebbe costituire l’ultima ratio, poiché sussiste sempre il pericolo che i giocatori esclusi si rivolgano a offerte di gioco non autorizzate e quindi non controllate.

Art. 76 Autocontrollo e limitazione del gioco

L’articolo 76 obbliga le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione a mettere a disposizione dei giocatori strumenti che consentano a questi ultimi di controllare e limitare il proprio comportamento di gioco, in particolare per controllare e limitare la durata e la frequenza di gioco come pure le perdite nette, sempreché ciò sia opportuno e praticabile in considerazione del rischio potenziale e delle caratteristiche del canale di distribuzione del singolo gioco in denaro. L’autocontrollo e la limitazione del gioco sono strumenti di prevenzione molto efficaci, se attuati d’intesa con i giocatori. Vanno proposti soltanto se opportuno in considerazione del rischio potenziale del singolo gioco in denaro. Occorre inoltre tenere conto anche del canale di distribuzione: nel caso dei giochi online, l’autocontrollo e la limitazione del gioco sono efficaci poiché, a differenza dei giochi proposti nelle case da gioco o nei punti vendita delle lotterie, il comportamento di gioco può essere osservato con un onere ragionevole, in modo continuo e personalizzato. Per le case da gioco e per la distribuzione nei punti vendita vale quanto detto in merito agli articoli 74 e 75. In questi settori il rilevamento minuzioso del comportamento individuale di gioco sarebbe sproporzionato. Lo stesso dicasi per le possibilità di autocontrollo e autolimitazione della durata di gioco e delle perdite. I giochi di grande estensione distribuiti attraverso i punti di vendita e che presentano un rischio potenziale più elevato vanno accompagnati da elementi attenuanti (cosiddetti moderatori). A titolo di esempio si possono citare il rallentamento del