Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 57Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
nello stabilire la misura, va tenuto conto in particolare delle caratteristiche del gioco e del canale di distribuzione (cpv. 2). Fanno parte delle caratteristiche del gioco ad esempio la quota versata ai vincitori, la velocità del gioco, l’importo delle poste, le possibilità di vincita, il grado di automatizzazione e la struttura del gioco. Tali caratteristiche non vanno osservate individualmente; occorre invece valutarle complessivamente e nella loro interdipendenza. Per «canale di distribuzione» s’intendono le vie di commercializzazione dei giochi in denaro. Quelle principali sono quattro: i giochi da casinò sono proposti nelle case da gioco, il che permette di adottare una serie di misure uguali per tutti i giochi. I giochi di grande estensione vengono offerti in punti vendita ufficiali, ad esempio nel commercio al dettaglio o nella ristorazione. Inoltre, i giochi di grande estensione sono proposti anche online, il che sarà in futuro ammesso anche per i giochi da casinò. Infine, i giochi di piccola estensione vengono sempre proposti «in loco»; nel caso delle piccole lotterie si tratta di eventi festivi locali, mentre per le scommesse sportive di competizioni sportive locali e per i tornei di giochi in denaro di tornei locali. I canali di distribuzione presentano caratteristiche diverse che determinano, da una parte, la scelta delle misure di protezione da prendere in considerazione, e, dall’altra, la possibilità stessa di realizzare le misure.
Infine, il capoverso 3 chiarisce che l’autorità competente autorizza il gioco in denaro soltanto se le misure di protezione sono sufficienti.
Art. 71 Pubblicità
Il capoverso 1 stabilisce che gli organizzatori di giochi in denaro non possono fare pubblicità in modo importuno e ingannevole (p. es. affermando che i giochi in denaro sono un mezzo di sostentamento). Inoltre, la pubblicità non può rivolgersi a minorenni o persone escluse dal gioco (cpv. 2). La pubblicità rivolta esplicitamente a tali persone è pertanto vietata. Non è quindi ammessa una lettera pubblicitaria esplicitamente indirizzata a un giocatore escluso dal gioco. Infine, è vietata la pubblicità per giochi in denaro non autorizzati in Svizzera (cpv. 3).
Art. 72 Prestiti, anticipi e giochi gratuiti
L’articolo 72 vieta agli organizzatori di giochi in denaro di concedere prestiti o anticipi. La concessione di giochi gratuiti o di crediti di gioco gratuiti è invece in linea di massima possibile. Ciò corrisponde alla prassi vigente nel settore delle case da gioco e dei giochi di grande estensione. Tale prassi va mantenuta anche in riferimento all’importo massimo dei crediti di gioco gratuiti. Tuttavia, per concedere giochi gratuiti o crediti di gioco gratuiti è necessaria l’approvazione della competente autorità di vigilanza.
Sezione 2: Ulteriori misure obbligatorie per le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione
La sezione 2 elenca le misure che le case da gioco e gli organizzatori di giochi di grande estensione devono adottare oltre a quelle previste dalla sezione 1. Queste ulteriori misure sono necessarie perché i giochi di grande estensione e i giochi da casinò sono potenzialmente più pericolosi rispetto ai giochi di piccola estensione.