Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 85Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115

Cpv. 1 lett. a

La disposizione sui giochi di piccola estensione corrisponde alla sanzione di cui all’articolo 131 capoverso 1 lettera a per i giochi di grande estensione e i giochi da casinò. , In ragione del grado di pericolosità minore di questi giochi, organizzare, attuare o mettere a disposizione senza autorizzazione giochi di piccola estensione è considerata una contravvenzione.

Cpv. 1 lett. b

È vietata la pubblicità per giochi in denaro non autorizzati (cfr. art. 71 cpv. 3). Chi viola questo divieto commette un reato. Uno dei principali casi di applicazione della presente disposizione è la pubblicità di siti Internet con giochi online non autorizzati in Svizzera.

La disposizione contempla gli organizzatori che fanno pubblicità per le proprie offerte di gioco, ma anche gli intermediari, in particolare chi pubblica la pubblicità incriminata e i responsabili del mezzo d’informazione che ha diffuso la pubblicità.

La disposizione contempla tutti i tipi di supporti pubblicitari, ad esempio i manifesti, gli annunci sulla stampa, gli spot televisivi, i banner pubblicitari su Internet, le pubblicità negli stadi o sulle maglie sportive, ecc.

Le norme penali specifiche riguardanti i mass media (art. 28 e 322bisCP) si applicano anche alla pubblicità per i giochi in denaro illegali. Il diritto penale concernente i mass media prevede la responsabilità a cascata, di modo che può comunque essere identificato un responsabile in Svizzera.

Cpv. 1 lett. c

Anche la pubblicità per i giochi in denaro autorizzati è punibile se viola le condizioni di cui all’articolo 71 capoverso 2, il quale vieta la pubblicità che si rivolge a minorenni o a persone oggetto di una misura di esclusione dal gioco (l’esclusione può riguardare sia le case da gioco sia i giochi di grande estensione). La cerchia delle persone perseguibili è più limitata rispetto a quella della lettera b, poiché si tratta solo degli organizzatori (l'art. 71 è rivolto agli organizzatori).

Cpv. 1 lett. d

La presente disposizione riprende, completandolo, il vigente articolo 56 capoverso 1 lettera g LCG. È punibile chiunque, intenzionalmente, autorizza a giocare una persona che non ha raggiunto l’età legale minima (cfr. art. 69 cpv. 2 e 3) o che è oggetto di una misura di esclusione dal gioco ai sensi dell’articolo 77. La prima parte della disposizione riguarda i giochi da casinò e i giochi online. Per questo tipo di giochi è infatti possibile il controllo dell’identità all’entrata della casa da gioco o al momento dell’accesso al sito di giochi online, anche se, nel caso dei giochi online, tale controllo è possibile sulla base di una semplice autodichiarazione.

La seconda parte della disposizione punisce chi, intenzionalmente, versa una vincita a un giocatore che non ha raggiunto l’età legale minima o che è oggetto di una misura d’esclusione dal gioco. Concerne gli organizzatori dei giochi di grande estensione, che non sono contemplati dalla prima parte della disposizione, poiché la legge non impone loro di controllare l’identità dei giocatori prima dell’accesso ai giochi. Per i giochi di grande estensione, il controllo dell’identità ha luogo soltanto al momento del pagamento della