Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 82Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Sezione 3 Destinazione dell’utile netto dei giochi di piccola estensione
Art. 130
Il presente avamprogetto disciplina anche la destinazione dell’utile netto dei giochi di piccola estensione. L’utile netto delle piccole lotterie e delle scommesse sportive locali deve essere destinato a scopi d’utilità pubblica (cpv. 1), mentre quello dei tornei di giochi in denaro, ad esempio dei tornei di poker, non è soggetto a una destinazione vincolata (cpv. 2)
La nozione di utilità pubblica del capoverso 1 va tuttavia intesa in senso più lato rispetto ai giochi di grande estensione. Si tratta di mantenere la prassi vigente in materia. Le associazioni sportive, le orchestre o i club di servizio, per non citare che alcuni esempi, possono pertanto continuare a organizzare piccole lotterie (p. es. una tombola) per finanziare le proprie attività, anche se non hanno una sezione giovanile o non intendono investire le somme guadagnate per attività al di fuori della propria associazione. In altre parole, non devono obbligatoriamente investire il denaro guadagnato in attività d’utilità pubblica; è sufficiente che l’associazione in quanto tale contribuisca, in un modo o nell’altro, al bene della collettività. È escluso uno scopo meramente economico o lucrativo. In tale contesto, la forma dell’associazione costituisce un indizio importante, poiché le associazioni devono avere uno scopo di natura politica, religiosa, scientifica, artistica, di beneficienza, ricreativo o altro, ma non meramente economico. Occorre escludere gli abusi che mirano ad aggirare la legge: un gruppo di amici che si costituisce sotto forma di associazione il cui scopo è «promuovere il benessere dei suoi membri» e che organizza una tombola al fine di raccogliere denaro per i suoi membri, si comporterebbe in modo abusivo e si vedrebbe rifiutata l’autorizzazione di organizzare piccole lotterie.
Per il resto, le associazioni che propongono giochi di piccola estensione non sono necessariamente esonerate dall’imposta sull’utile.
2.10 Capitolo 10: Disposizioni penali
Le disposizioni penali hanno lo scopo di garantire il rispetto degli obblighi imposti dalla legge. Svolgono inoltre un ruolo fondamentale nella lotta ai giochi illegali.
La maggior parte dei reati attualmente puniti dalla LCG sono stati ripresi nel presente avamprogetto, altri ne sono stati aggiunti per tenere conto dell’evoluzione tecnologica e sociale. I reati previsti riguardano le case da gioco, i giochi di grande estensione e, in misura minore, i giochi di piccola estensione. La maggior parte delle pene previste per le diverse categorie di reati corrisponde a quelle del diritto vigente. La terminologia è stata tuttavia adeguata alla nuova parte generale del CP.
Dal punto di vista procedurale, la situazione per la CFCG resta immutata. La posizione procedurale dell’autorità intercantonale d’esecuzione è stata invece rafforzata rispetto alla situazione attuale, perché ha ora qualità di parte nei procedimenti penali relativi a reati nel settore dei giochi di grande estensione.
Sezione 1 Reati
I reati riguardanti le case da gioco e quelli riguardanti i giochi di grande estensione sono riuniti nella stessa sezione.
La distinzione tra delitti e contravvenzioni, che si trova spesso nel diritto penale accessorio, è giustificata dalla diversa gravità dei reati e dipende dal tipo e della pericolosità del gioco in questione: l’organizzazione di giochi da casinò senza concessione o l’organizzazione senza