Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/43: Legge federale sui giochi in denaro (LGD) · 110 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 81Fedlex · Rapporto esplicativo
Riferimento/incarto: COO.2180.109.7.123673 / 217.1/2011/01115
Il capoverso 2 riprende quasi alla lettera l’articolo 24 secondo periodo della Convenzione intercantonale. Gli organizzatori versano l’utile netto ai Cantoni in cui si sono svolti i giochi. I Cantoni sono liberi di concordare la chiave di ripartizione concreta, basandosi, ad esempio, sulla popolazione residente e/o sugli introiti lordi per Cantone.
Art. 128 Versamento di sussidi
L’articolo 128 impone ai Cantoni alcuni requisiti minimi per la procedura e i criteri d’attribuzione dei fondi. Il requisito della forma legale (art. 128 cpv. 1) impone ai Cantoni di disciplinare la procedura e i criteri d’attribuzione in un atto normativo, ossia sotto forma di norma contenuta ad esempio in una legge, in un’ordinanza o in un decreto. Non è invece sufficiente una semplice direttiva (regolamentazione amministrativa).
Inoltre, le autorità incaricate della ripartizione dei fondi (già previste dall’articolo 25 della Convenzione intercantonale) devono essere indipendenti (art. 128 cpv. 1 lett. a). I Cantoni provvedono, mediante misure adeguate, ad assicurare tale indipendenza. Occorre garantire una separazione sufficiente, a livello organizzativo e del personale, tra l’autorità di ripartizione dei fondi, le autorità cantonali e intercantonali d’esecuzione in materia di giochi in denaro e gli organizzatori di giochi di grande estensione.
I criteri d’attribuzione stabiliti dai Cantoni (cfr. art. 26 della Convenzione intercantonale) devono essere definiti in forma di atto normativo e pubblicati (art. 128 cpv. 1 lett. b e 129 cpv. 1), al fine di garantire una maggiore trasparenza della procedura di attribuzione.
L’articolo 128 capoverso 2 non crea in alcun caso un diritto di opposizione contro la decisione d’attribuzione. I Cantoni possono prevedere un rimedio giuridico contro tali decisioni.
La decisione di versare un sussidio a un determinato beneficiario deve inoltre soddisfare i requisiti minimi in termini di parità di trattamento (art. 128 cpv. 3).
I sussidi sono versati in linea di massima senza controprestazione. È tuttavia possibile l’obbligo di menzionare donatore. I sussidi devono essere pertanto considerati doni ai sensi dell’articolo 3 lettera i della legge del 12 giugno 200971 sull’IVA (LIVA) e non sono soggette all’IVA.
L'articolo 128 capoverso 4 riprende e completa l’articolo 24 terzo periodo della Convenzione intercantonale.
Art. 129 Trasparenza dell’attribuzione dei fondi
Spetta ai Cantoni vigilare, per il tramite della autorità di ripartizione, sull’attribuzione e sulla ripartizione dei fondi.
Le autorità di ripartizione devono pubblicare ogni anno l’elenco dei beneficiari, suddiviso per settori, e l’importo dei sussidi versati. Devono altresì pubblicare i loro conti (cfr. art. 28 lett. c della Convenzione intercantonale).
71 RS 641.20